![]() ![]() ![]() Non risulta essere reato. Tuttavia la Cassazione ha statuito che un pedinamento o un appostamento potrebbero diventare reato se la persona controllata risulta molestata (art. 660 CP.). Es. sentenze 7393/2000, 5855/2001, 43439/2010,18117/2014, 11198/2020. Bisogna però dire che normalmente il reato di molestie non si fonda solo sul fatto che una persona si è accorta di essere controllata. In giurisprudenza infatti si considera molesto ciò che viene messo in atto con un atteggiamento invasivo, arrogante, vistoso e insistente volto ad arrecare deliberatamente ansia o fastidio a qualcuno inteferendo nella sua sfera di libertà. Insomma il contrario di come dovrebbe sempre essere qualsiasi controllo investigativo, la cui prima regola è la discrezione. Un esempio è il comportamento dell'imputato nella sentenza 18117/2014. In pratica quando una persona si accorge di essere controllata è sempre un'ottima idea terminare ogni controllo (approfondimenti della Legge per Tutti). Da segnalare infine che in casi gravi e reiterati potrebbe concretizzarsi il reato di stalking (art. 612bis CP). Ovviamente le informazioni acquisite mediante pedinamenti e appostamenti non devono essere indebitamente divulgate o usate per scopi illeciti (approfondimenti...). ![]() Vale quanto detto per i pedinamenti. La Cassazione ha infatti statuito più volte che nascondere e usare un localizzatore GPS non è intercettazione ma 'una modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento' (es. sentenze 16130/2002, 9667/2010). Parliamo di localizzatori dotati di batteria interna, privi di microfono e fissati con calamite all'esterno di veicoli parcheggiati in luoghi pubblici. Sono esclusi i localizzatori posizionati dalle aziende nei veicoli aziendali perchè regolamentati dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. ![]() Non risulta essere reato. Tuttavia non essere fisicamente presenti sul posto potrebbe far sorgere in extrema ratio l'ipotesi di violazione della privacy collettiva a causa del mancato rispetto delle direttive del Garante della Privacy sulla videosorveglianza in luoghi pubblici. Ma la Cassazione ha statuito più volte che "le direttive del Garante della Privacy non possono ostacolare o invalidare l'azione penale in presenza di comportamenti delittuosi e della necessità di indagarli". Quindi normalmente non si rischia nulla se la microcamera viene nascosta per riprendere un'ipotesi di reato (es. atti vandalici) o comunque per riprendere attività direttamente connesse ad un'ipotesi di reato (es. chi entra in un furgone carico di beni rubati). Mentre potrebbe essere contestato il mancato rispetto delle direttive del Garante della Privacy sulla videosorveglianza se non si deve riprendere un'ipotesi di reato (es. riprendere una persona in compagnia dell'amante). Ovviamente le riprese non devono essere indebitamente divulgate o usate per scopi illeciti (approfondimenti...). ![]() Non risulta essere reato a patto di non molestare la persona controllata. E' opportuno che le riprese siano occasionali e mirate. Ovviamente le riprese non devono essere indebitamente divulgate o usate per scopi illeciti (approfondimenti...). Va segnalato che, secondo la Cassazione, le riprese nascoste in luoghi pubblici 'non devono superare la naturale capacità dei sensi'. Ipotizziamo l'ingresso di una casa visibile da luogo pubblico solo salendo su una collina distante un chilometro. Le persone che entrano ed escono dalla casa sono riconoscibili solo con un teleobiettivo. Ma usare un teleobiettivo in un caso simile potrebbe dar luogo a contestazioni perchè supera la naturale capacità dei sensi.
Fonti e approfondimenti: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Non risulta essere reato. Questi casi infatti non sono intercettazioni perchè l'intercettazione si verifica quando tutte le persone presenti sono ignare di essere captate (rif. art. 266 e segg. CPP). Secondo la Cassazione ''quando la finalità della captazione nascosta è quella di far valere o difendere un diritto è lecita, perchè chi prende parte ad una conversazione accetta consapevolmente l’eventualità che il suo interlocutore possa captare il contenuto della stessa' (es. sentenze 18908/2011, 24288/2016, 5241/2016). Sono state ammesse in giudizio anche registrazioni nascoste effettuate dai diretti interessati sul luogo di lavoro (es. Cassazione 11322/2018 e sentenza 2020 Tribunale del Lavoro di Nola rif. FCA Pomigliano). Ovviamente le captazioni non devono essere indebitamente divulgate o usate per scopi illeciti (approfondimenti...). Da tenere presente che le captazioni nascoste andrebbero fatte in luogo pubblico o aperto al pubblico. Oppure nella privata dimora, nell'autoveicolo o nell'ufficio privato di chi effettua la captazione nascosta. A livello di principio generale le captazioni nascoste non andrebbero mai fatte nella privata dimora, nell'autoveicolo o nell'ufficio privato della persona ignara di essere captata (approfondimenti...). Ma a questo proposito ci sono state delle eccezioni che hanno tenuto conto di finalità e circostanze, es. Cassazione 46158/2019 e sentenza 9/2020 Tribunale di Nola. Se la captazione nascosta deve essere prodotta in giudizio è opportuno che almeno una delle persone presenti nella captazione sia parte in causa nel processo (l'accusante, l'accusato o entrambi). Ad es. un dialogo fra l'accusante e l'accusato oppure un dialogo fra l'accusato e un amico dell'accusante di solito vengono ammessi in giudizio. Mentre ad es. un dialogo fra una terza persona (che pare essere informata sui fatti) e un amico dell'accusante potrebbe non essere ammesso in giudizio. Oppure potrebbe essere tenuto in scarsa considerazione. In ogni caso è importante che l'eventuale produzione in giudizio della captazione nascosta venga gestita dal proprio legale di fiducia. ![]() Secondo la Cassazione i privati cittadini possono registrare o videoregistrare di nascosto le telefonate o le videochiamate alle quali prendono parte. Non c'è obbligo di preavvisare l'altro interlocutore (es. sentenze 16886/2007 e 18908/2011). Ovviamente le registrazioni non devono essere indebitamente divulgate o usate per scopi illeciti (approfondimenti...). Situazione diversa per le aziende e per i professionisti, che sono assoggettati al GDPR e dovrebbero quindi preavvisare quando registrano le telefonate (approfondimenti...).
Fonti e approfondimenti: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() E' una convinzione diffusissima ma risulta essere errata. Con la sentenza 48264/2014 la Cassazione ha statuito: "la licenza di investigatore privato è necessaria solo per chi svolge indagini sistematicamente, per conto terzi e in forma imprenditoriale o professionale". La Cassazione ha ammesso anche l'aiuto di amici, parenti o conoscenti purchè offrano la loro collaborazione a titolo gratuito. Quindi il reato di esercizio abusivo della professione di investigatore privato (art. 348 CP) si verifica con tre condizioni: indagini svolte con una significativa frequenza (non è certamente il caso di indagini occasionali su fatti propri), indagini svolte per conto di terzi (non è certamente il caso di indagini svolte per se stessi) e prestazione a pagamento (non è possibile pagare se stessi). Allo stato attuale nulla vieta ad un privato cittadino di svolgere direttamente e nel suo esclusivo interesse un'indagine occasionale o dei controlli su questioni sue personali. Ovviamente anche i privati cittadini sono tenuti a rispettare le regole delle indagini private, evitando in particolare di acquisire informazioni e dati commettendo dei reati (approfondimenti...). Le prove ottenute con un'indagine in proprio possono essere eventualmente prodotte in giudizio, purchè siano prove valide e ammissibili (approfondimenti...).
Fonti e approfondimenti: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Non risulta essere reato. Es. Cassazione 5591/2006, 22093/2015, 39293/2018, 30191/2021. Naturalmente devono esserci evidenze di atti vandalici già avvenuti recentemente e fondati timori che possano ripetersi a breve. Le riprese devono durare per il tempo strettamente necessario e devono avere la finalità di individuare il responsabile dell'illecito per generare documentazione probatoria. E' quindi escluso il generico scopo di prevenzione. Le riprese devono risultare funzionali alla finalità dell'indagine, quindi limitate alle aree interessate (bisogna evitare in particolare di riprendere private dimore altrui e pertinenze). I parcheggi condominiali di solito non sono considerati private dimore. Dal 2017 solo i danneggiamenti in luogo pubblico sono reati (art. 635 CP). Ovviamente le videoregistrazioni non devono essere indebitamente divulgate (approfondimenti...). La Cassazione, nell'emettere le sentenze sopra, si è scontrata con il fatto che le videoriprese nascoste non avevano rispettato le direttive del Garante della Privacy sulla videosorveglianza in luoghi pubblici. Ma la Cassazione ha ribadito: "In questi casi è irrilevante che vengano rispettate o meno le direttive sulla videosorveglianza, poichè la relativa disciplina non può costituire sbarramento all'esercizio dell'azione penale." (sentenza 22093/2015).
Fonti e approfondimenti: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() La Cassazione ha statuito che le aziende possono installare delle microcamere nascoste per identificare i responsabili di reati. Sono i cosidetti 'controlli difensivi aziendali' (furti, danneggiamenti dolosi, sabotaggi, gravi violazioni sulla sicurezza). In questi le aziende possono ignorare le direttive del Garante della Privacy sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro e l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (es. Cassazione 3590/2011, 2890/2015, 3255/2020, 4367/2018, 22972/2018, 13266/2018). Naturalmente devono esserci evidenze che taluni lavoratori stiano ponendo in essere dei comportamenti penalmente rilevanti a danno del patrimonio aziendale (quindi non semplici inadempimenti o scorrettezze soggette solo a sanzioni disciplinari). Le riprese devono durare per il tempo strettamente necessario e devono avere la finalità di individuare i responsabili degli illeciti per generare documentazione probatoria. E' quindi escluso il generico scopo di prevenzione. Le riprese devono risultare funzionali alla finalità dell'indagine, quindi limitate alle aree interessate. Non bisogna riprendere atti di vita privata dei lavoratori ed è opportuno evitare gli uffici privati e i retrobottega perchè di norma vengono considerati privata dimora (approfondimenti...). Ovviamente le videoregistrazioni non devono essere indebitamente divulgate (approfondimenti...). ![]() A differenza dei controlli difensivi all'interno dell'azienda visti sopra, i controlli su malattie, legge 104, moralità, divieto di concorrenza, abusi di permessi, secondo lavoro, ecc. si svolgono quasi sempre fuori dall'azienda e fuori dall'orario di lavoro. Si tratta quindi di controlli più delicati perchè tendono a invadere la sfera privata del lavoratore mettendo a nudo frequentazioni, abitudini, ecc. Sono controlli fortemente condizionati dall'equilibrio fra i principi scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza nella vita privata del lavoratore. Per approfondire vedere ad es. questo PDF dello studio legale MBO e questo provvedimento del Garante della Privacy. ![]() In questi casi non entrano in gioco solo le direttive sulla videosorveglianza e l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (che, come visto sopra, di norma non rappresentano un ostacolo per indagare delle ipotesi di reato), ma anche il fatto che colf, badanti e baby sitter lavorano in private dimore (approfondimenti...). Il fatto che non sia casa loro non ha importanza.
Fonti e approfondimenti: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() In linea di principio generale i genitori possono controllare il cellulare degli figli minori se notano dei comportamenti anomali. Parliamo dei cosidetti 'controlli parentali. Sospetti di hate speech, sexting, droga, furti, bullismo, cyber-bullismo, baby-gang, maltrattamenti, ecc. Secondo il tribunale di Caltanissetta (sentenza 08/10/2019): "se il genitore non controlla il cellulare del figlio può essere ritenuto responsabile degli illeciti commessi dal minore..." . Secondo il tribunale di Parma (sentenza 698/2020): "I contenuti di PC e smartphone devono essere monitorati da entrambi i genitori per preservare la loro educazione evitando di esporli a contenuti poco adatti alla loro età...". Mentre secondo la Cassazione (sentenza 41192/2014): "il dovere di vigilanza dei genitori sui figli va valutato caso per caso, perchè non è giustificabile qualsiasi intromissione nella sfera del minore ma solo l'intromissione necessaria" . Fonti e approfondimenti: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ci sono tante informazioni liberamente accessibili a tutti. Es. visura catastale e ipocatastale, planimetria catastale, mappa catastale, estratto di mappa, rendita catastale, perizia immobiliare, visura camerale, visura protesti, elenco soci e cariche aziendali, visura partecipazioni, visura statuto, visura targhe automobilistiche, certificato di residenza, carichi pendenti, casellario giudiziale, certificati antipedofilia, certificati diritti civili, elenco di proprietà immobiliari e veicoli intestati a una persona, registrazioni e sorveglianza marchi, ecc. Ottenere queste e altre informazioni è legale. Nulla viene notificato alla persona o all'azienda interessata. Va detto però che se un dato è conoscibile da chiunque non significa che è utilizzabile per qualsiasi scopo. Anche in questi casi le informazioni devono essere usate per scopi leciti. ![]() ![]() ![]() Far credere di essere un'altra persona è una strategia comune per ottenere vantaggi o informazioni. Ma in alcuni casi potrebbe violare l'art. 494 CP (sostituzione di persona). ![]() ![]() ![]() ![]() Chi non è pubblico ufficiale (es. l'avvocato, il privato cittadino, l'investigatore privato, ecc.) è obbligato a presentare denuncia solo se: 1) Viene a conoscenza di reati contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi). 2) Si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso o sospetto. 3) Aquista oggetti di dubbia origine (es. materiale probabilmente rubato e riciclato). 4) Viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o trova dell'esplosivo. 5) Viene a conoscenza di un sequestro di persona a scopo di estorsione. 6) Subisce il furto di un'arma o se smarrisce un'arma. 7) Viene a conoscenza di rappresentanti sportivi che imbrogliano nelle competizioni (calcio, corse di cavalli, ecc.). Da notare che neppure pubblici ufficiali (es. Forze dell'Ordine) sono obbligati a denunciare qualsiasi reato di cui siano venuti a conoscenza, ma solo i reati citati sopra e i reati perseguibili d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza durante, o a causa, l'esercizio delle loro funzioni (art. 361 CP). Pertanto neppure i pubblici ufficiali sono obbligati a denunciare i reati perseguibili a querela di parte (cosidetti 'reati minori').
(*) Esempi di scopo dell'indagine. 'Ho motivati sospetti che un mio dipendente venda informazioni aziendali riservate ad un mio concorrente' . E' uno scopo normalmente cosiderato lecito. 'Ho motivati sospetti che mio figlio minore consumi droghe'. E' uno scopo normalmente considerato lecito. 'Ho motivati sospetti che mio marito mi tradisca'. E' uno scopo normalmente considerato lecito. 'Voglio scoprire a quale nuovo progetto sta lavorando un mio concorrente' . E' uno scopo normalmente considerato illecito. 'Voglio acquisire prove che la mia ragazza mi tradisce per inviarle a tutti i suoi amici'. E' uno scopo normalmente considerato illecito. 'Sono curioso di scoprire chi entra a volte in casa dei miei vicini in piena notte'. E' uno scopo normalmente considerato illecito. (**) La continenza nella vita privata altrui è importante per bilanciare il diritto ad indagare e diritto alla privacy delle persone indagate. Ipotizziamo dei controlli per verificare un fondato sospetto di doppio lavoro di un dirigente presso un'azienda concorrente (scopo lecito di tutela del patrimonio aziendale). Ma durante i pedinamenti si scopre che il dirigente ha particolari abitudini sessuali. Le informazioni sulla sessualità del dirigente sono dati personali non indispensabili e non pertinenti allo scopo dell'indagine. Se tali informazioni vengono acquisite e documentate (o peggio ancora divulgate) si rende evidente una mancata continenza nella sfera privata della persona indagata e una violazione della sua privacy. In casi simili l'unica soluzione è mantenere segrete tali informazioni e distruggere eventuali documenti connessi a tali informazioni (foto, video, appunti, ecc.). (***) Le prove non valide (inutilizzabili). Di norma le prove ottenute commettendo dei reati non sono valide e non sono utilizzabili in giudizio (vedere sopra). Se vengono prodotte in giudizio è molto probabile che non vengano prese in considerazione, anche se lo scopo dell'indagine e lecito e anche se si tratta di prove schiaccianti. E se la controparte viene a conoscenza in qualsiasi modo di tali prove c'è il rischio che presenti una querela (es. Cassazione 35681/2014). Quindi è opportuno che eventuali prove non valide restino segrete. In alcuni casi potrebbero essere non valide anche le prove non indispensabili o non pertinenti allo scopo dell'indagine, le prove che mettono in evidenza una mancata continenza nella sfera privata della persona indagata, le prove che mettono in evidenza controlli non proporzionati allo scopo dell'indagine, le prove indebitamente divulgate, ecc. (vedere sopra). In sintesi l'eventuale produzione in giudizio delle prove andrebbe sempre affidata al proprio legale di fiducia. (****) Quali sono i dati personali secondo il GDPR? Sono dati personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Ad es. nomi e cognomi, indirizzi, codici fiscali, tessere sanitarie, dati anagrafici, numeri telefonici, origine razziale, stile di vita, relazioni personali, religione, appartenenza sindacale, convinzioni politiche e filosofiche, orientamento sessuale, abitudini sessuali, stato di salute, cartelle cliniche, dati biometrici, fascicolo sanitario elettronico, dati genetici, situazione economica, rapporti bancari, rapporti finanziari, buste paga, contratti di lavoro, aspetti patrimoniali, dichiarazioni dei redditi, preferenze e capacità di spesa, foto di persone riconoscibili, registrazioni audio e videoregistrazioni di persone riconoscibili (inclusa la videosorveglianza), posizioni satellitari GPS di persone riconoscibili, abitudini, spostamenti, frequentazioni e relazioni di ogni tipo, navigazioni in internet. ![]() Si ma la controparte deve dimostrare che è una prova non pertinente, falsa o alterata perchè il disconoscimento di una prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (artt. 167 183 CPP). L'eventuale disconoscimento di una prova in giudizio andrebbe sempre affidato al proprio legale di fiducia. Fonti e approfondimenti: ![]() ![]() ![]() Le leggi che tutelano la privacy in determinate circostanze![]() ![]() L'art. 615bis CP tutela nello specifico la privacy delle persone che si trovano in private dimore, vietando l'acquisizione nascosta e l'indebita divulgazione di atti di vita privata. Questa violazione della privacy si applica solo nelle private dimore. ![]() Gli 'atti di vita privata' sono le attività che le persone svolgono nelle 'private dimore', cioè in ambienti non pubblici, non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza autorizzazione o esplicito consenso. Da notare che possono essere private dimore non solo gli ambienti domestici ma anche gli ambienti destinati ad attività lavorativa o professionale. Sono atti di vita privata ad es. il riposo, lo svago, le conversazioni (sia private che professionali), la vita familiare, la vita sessuale, la cura della persona, l'alimentazione, le attività genitoriali e in genere tutte quelle attività connesse alla cultura, allo studio, alla religione, al tempo libero, all'arte e alla professione che vengono svolte nelle private dimore. ![]() Con la sentenza 31345/2017 la Cassazione ha chiarito: "Sono privata dimora i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali le persone svolgono non occasionalmente atti di vita privata e che non sono aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza autorizzazione o esplicito consenso". In pratica la Cassazione ha già considerato privata dimora gli interni di garage, cantine, camper, roulotte, cuccette di camion, i giardini e le verande protetti per impedire la visibilità da luogo pubblico (es. da siepi, reti oscuranti, vetri opachi, tendoni), le canoniche delle chiese, gli spogliatoi, i bagni, le camere di albergo, i retrobottega, gli uffici privati, gli ambulatori medici e altri luoghi soggetti a 'ius excludendi', cioè ambienti dove si può entrare solo con l'autorizzazione o con l'esplicito consenso del titolare del luogo. La Cassazione non ha invece considerato privata dimora le stanze di ospedali e RSA, le celle delle carceri, le camerate delle caserme, le aree liberamente accessibili di bar, hotel, banche, aziende, negozi, strutture sportive e altri luoghi dove il pubblico e/o il personale interno possono liberamente entrare senza bisogno di autorizzazioni o espliciti consensi (approfondimenti...). Da segnalare anche gli artt. 615ter/quater, che vietano l'accesso abusivo a sistemi informatici protetti (es. PC e cellulari). Gli strumenti informatici sono quindi privata dimora, ma solo se protetti da password. ![]() Forse questo diffuso dubbio nasce dalle tante fonti online che riportano che l'abitacolo di un autoveicolo non è considerato privata dimora, trasmettendo il messaggio che è legale nascondere una microspia dentro un veicolo per captare conversazioni. In effetti fino a pochi anni fa era proprio così. La Cassazione ha infatti statuito molte volte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615bis, l'abitacolo di un autoveicolo non era privata dimora (es. sentenze 10095/2001, 12042/2008, 4926/2009, 28251/2009, 45512/2014). Salvo camper, roulotte o cuccette di camion se erano usati come privata dimora. Ma dopo i chiarimenti introdotti dalla sentenza 31345/2017 (vedere sopra) sembra essere iniziata un'inversione di marcia. Ad es. nelle sentenze 33499/2019 della Cassazione (punto 2.2 motivazioni), del Tribunale di Napoli sez. II 2885/2017 e del Tribunale di Catania sez. III 466/2018 l'autoveicolo è stato considerato privata dimora. Da precisare che tutto ciò è riferito a microspie audio nascoste all'interno di un veicolo per captare conversazioni. Non è riferito a pedinamenti, ad appostamenti e neppure a persone che si trovano all'interno di un veicolo e che vengono fotografate o videoriprese dall'esterno. ![]() Secondo la Cassazione la violazione della privacy in casi simili si verifica anche 'nell'ipotesi tentata' (sentenza 4669/2018). Non ha importanza che la microspia non abbia effettivamente prodotto risultati perchè era guasta, scarica, di bassa qualità o posizionata in modo sbagliato. ![]() Secondo la Cassazione registrare o videoregistrare di nascosto persone che si trovano nella propria privata dimora è reato se nelle captazioni sono presenti solo persone ignare di essere captate (es. Cassazione 9235/2012 e 36109/2018). E' invece legale se nelle captazioni è presente anche colui/colei che è titolare della privata dimora e che ha fatto le captazioni nascoste, assieme alle altre persone ignare di essere captate (es. Cassazione 22221/2017 e 27160/2018). In questo secondo caso l'ipotesi di violazione della privacy ex art. 615bis può resistere solo se chi è stato registrato o videoregistrato di nascosto può dimostrare che le captazioni sono state indebitamente divulgate a terzi (rif. seconda parte art. 615bis). Questa curiosa e spesso criticata distinzione fra presenza o assenza di chi effettua la captazione nascosta è già stata trattata anche nel capitolo delle registrazioni nascoste e discende dall'art. 266 e segg. del CPP, che considera intercettazioni solo le captazioni che avvengono quando tutte le persone presenti sono ingare di essere captate. Fonti e approfondimenti: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gli artt. 617-623 CP tutelano nello specifico l'integrità e la privacy delle comunicazioni a distanza (es. comunicazioni mediante PC, tablet, telefonini, servizio postale, email, chat, WhatsApp, SMS, Telegram, Messenger, ecc.). Questa violazione della privacy si applica solo nelle comunicazioni a distanza. In sintesi è vietata l'illecita acquisizione, interruzione, alterazione, divulgazione o pubblicazione di comunicazioni a distanza. Es. Cassazione 13793/1999, 12655/2001, 12698/2003, 4264/2006, 28251/2009, 33499/2019. Da citare anche l'art. 617septies CP che vieta l'indebita divulgazione di audio, foto e video con lo scopo di danneggiare volontariamente la reputazione e l'immagine di una persona (questa norma è nata nel 2018 per contrastare il 'revenge porn'). ![]() Si. Ad es. PC o centraline che dialogano fra loro via internet per trasferire automaticamente dei dati senza presenza umana. ![]() No. Secondo la Cassazione l'intercettazione di una comunicazione a distanza si concretizza quando entrambi gli interlocutori sono ascoltabili (vedere sentenze sopra). Microspie ambientali, microcamere e microregistratori non hanno le caratteristiche tecniche per inserirsi in un canale di comunicazione fra persone distanti e non possono in alcun modo captare entrambi gli interlocutori di una comunicazione a distanza. ![]() No, ovviamente a patto di non bloccare anche le telecomunicazioni del vicinato. Cassazione 39279/2018.
Fonti e approfondimenti:
![]() ![]()
|