![]() |
Norme e leggi indagini private
Dubbi e curiosità sulle indagini private
in Italia
![]()
|
![]() Pedinamento |
![](punto_interrogativo_mini.gif)
La Cassazione ha statuito molte volte che nascondere e usare un localizzatore GPS non è un'intercettazione ma una 'modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento'. Come già visto nel capitolo precedente, il pedinamento di per sè non è reato. Sentenze 16130/2002, 3017/2007, 3017/2008, 15396/2008, 9667/2009, 9416/2010, 9667/2010, 40611/2012, 21644/2013, 23172/2019. Vedere ad es. questa pubblicazione del portale 'La Legge per Tutti'.
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Il GDPR considera i controlli satellitari GPS effettuati da aziende, professionisti ed enti come 'trattamento di dati personali'. I privati cittadini non sono invece assoggettati al GDPR quando acquisiscono e trattano dati personali altrui in ambito domestico o comunque nella sfera privata e personale (rif. 'household exclusion provision' art. 2 lett. C). A patto che non divulghino pubblicamente dati e informazioni (es. sui social). Dettagli sul GDPR cliccare qui. Interessante analisi dello Studio Legale Cataldi sull'impatto del GDPR nel tracking GPS cliccare qui.
![]() Localizzatore pedinatore magnetico specifico per controlli discreti |
![](punto_interrogativo_mini.gif)
I videocontrolli nascosti in luogo pubblico di norma non concretizzano ipotesi di reato. Ma devono rispettare dei requisiti generali 'di proporzionalità e non eccedenza'. In termini pratici significa che devono essere limitati alla durata minima indispensabile per generare documentazione probatoria e devono inquadrare solo le aree interessate (non devono sconfinare in private dimore o luoghi assimilati). Le videoregistrazioni non devono essere divulgate pubblicamente (es. sui social). In caso di utilizzo delle videoregistrazioni, i video esibiti devono essere proporzionati e non eccedenti rispetto allo scopo da perseguire (sia nella durata, che deve essere la più breve possibile, sia nel contenuto). Il resto deve essere cancellato o oscurato.
![](attenzione.gif)
![]() Video-appostamento elettronico in parco pubblico. Gli apparati specifici e qualitativi fanno la differenza. ![]() Abitazione vandalizzata. Bisogna assicurare non solo la ripresa degli illeciti ma anche il migliore riconoscimento possibile degli autori. |
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Anche questi videocontrolli in luogo pubblico di norma non concretizzano ipotesi di reato. Ovviamente a patto di agire con discrezione e a patto che vengano rispettati i requisiti generali di proporzionalità e non eccedenza già visti nel capitolo precedente. La condizione caratterizzante di queste riprese è che la persona sia fisicamente sul posto e che riprenda in modo occasionale e discreto ciò che può anche vedere con i suoi occhi. Da segnalare infine che, secondo la Cassazione, non è ammesso scattare delle foto di nascosto con un teleobiettivo a qualcuno che si trova ad es. in un giardino privato visibile da luogo pubblico solo salendo su una collina lontana. Questo perchè le riprese nascoste in luogo pubblico 'non devono essere fatte con accorgimenti tecnici atti a superare le naturali capacità dei sensi'.
![]() Videoripresa occasionale con cellulare in luogo pubblico. La persona è presente sul posto e riprende ciò che può anche vedere con i suoi occhi. |
![](punto_interrogativo_mini.gif)
La spazzatura può contenere informazioni utili a svelare rapporti di lavoro, secondi lavori, attività illecite, aspetti fiscali, tenori di vita, rapporti bancari, tipologie di spese, attività in nero, medicinali e stato di salute, ecc. Proprio per il suo elevato potenziale informativo, l'ispezione della spazzatura è consentita solo alle Forze dell'Ordine con autorizzazione del GIP. Questo vale anche se la spazzatura è stata gettata in luogo pubblico. Approfondimenti...
Vedi anche requisiti generali indagini private |
Fonti e approfondimenti:
Tribunale di Trieste: nascondere un GPS per incutere ansia, disturbo, paura e atti persecutori è reato. Vedi...
Tribunale di Treviso: nascondere un GPS nell'auto della moglie non è reato (assoluzione). Vedi...
Tribunale di Reggio Emilia: nascondere un GPS nell'auto della moglie non è reato (assoluzione). Vedi...
Legge per Tutti: installare un GPS di nascosto non è reato. Vedi...
Tribunale di Brescia: l'accusa di stalking mediante GPS deve essere provata (assoluzione). Vedi...
Legge per Tutti: il pedinamento non è reato. Vedi...
Diritto.it: approfondimenti sul pedinamento elettronico. Vedi...
Legge per Tutti: vademecum sui pedinamenti. Vedi...
Legge per Tutti: usare un GPS non è reato e non richiede autorizzazioni. Vedi...
Legge per Tutti: filmare persone in luogo pubblico non è reato salvo causare molestia. Vedi...
Tribunale di Lecce: l'accusa di stalking mediante GPS deve essere provata (assoluzione). Vedi...
Studio legale Chiuchini: approfondimenti sulle videoriprese in ambienti pubblici. Vedi...
Studio Studio legale Brocardi: risposte a dubbi su foto e videoriprese in ambienti pubblici. Vedi...
Atti vandalici e danneggiamenti: filmare di nascosto il resposabile di atti vandalici non è reato (La Legge per Tutti). Vedi...
Atti vandalici e danneggiamenti: quando sono penalmente rilevanti? (La Legge per Tutti). Vedi...
Studio legale AltaLex: la videoripresa privata come prova atipica (regime probatorio dei controlli video). Vedi...
Studio legale Canestrini: legittimità e ammissibilità in giudizio delle videoriprese private. Vedi...
Legge per Tutti: cosa succede a seguito di una denuncia per vandalismo? Vedi...
![]() Video appostamenti elettronici per sospetti furti. Le microcamere qualitative e ben nascoste sono fondamentali. |
![](images/indaginiinfedel.jpg)
![](checked1.gif)
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Con la sentenza 48264/2014 la Cassazione ha statuito: "la licenza di investigatore privato è necessaria per chi svolge indagini sistematicamente, per conto terzi, in forma professionale e dietro pagamento di un compenso". Neppure una di queste condizioni si verifica nel caso di indagini o controlli svolti personalmente da privati cittadini nel loro esclusivo interesse. Non sono infatti attività svolte sistematicamente, nè in forma professionale, nè per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Si tratta quasi sempre di questioni familiari o comunque confinate nella sfera personale. Ovviamente anche i privati cittadini devono rispettare i requisiti generali delle indagini private (dettagli...).
Va ricordato che indagare e controllare può in alcuni casi comportare rischi per l'incolumità fisica (es. incidenti stradali o aggressioni) e rischi di scoprire delle verità inattese che possono compromettere la tenuta emotiva. E' quindi importante valutare rischi e circostanze.
Fonti e approfondimenti:
Legge per Tutti: indagini svolte personalmente da privati cittadini nel loro esclusivo interesse. Vedi...
Studio legale Cataldi: la sentenza 48264/2014. Vedi...
Avv.to Renato D'Isa sulla sentenza 48264/2014. Vedi...
![](images/registrarenascosto.jpg)
![](checked1.gif)
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Nel caso di privati cittadini generalmente è un'attività ammessa. A patto che le registrazioni nascoste siano proporzionate e non eccedenti rispetto allo scopo da perseguire (sia nella durata, che deve essere la più breve possibile, sia nel contenuto), siano indispensabili per far valere o difendere un diritto legalmente riconosciuto, vengano effettuate prendendo parte alla conversazione registrata e non vengano divulgate pubblicamente (es. sui social). Queste registrazioni non sono considerate intercettazioni, perchè un'intercettazione si verifica quando tutte le persone captate sono ignare di esserlo (rif. artt. 266-271 CPP). Secondo la Cassazione: 'Quando la finalità della captazione nascosta è far valere o difendere un diritto è lecita, perchè chi prende parte ad una conversazione accetta consapevolmente l’eventualità che il suo interlocutore possa captare il contenuto della stessa' (es. sentenze 18908/2011, 24288/2016, 5241/2016). Sono state ammesse in giudizio anche registrazioni nascoste effettuate dai diretti interessati nel luogo di lavoro (es. Cassazione 11322/2018 e sentenza 2020 Tribunale del Lavoro di Nola rif. FCA Pomigliano).
La situazione cambia per aziende, professionisti ed enti perchè sono assoggettati al GDPR (privacy europea dei dati personali). In questi casi le registrazioni sono considerate 'trattamento di dati personali' dal GDPR. Dettagli sul GDPR cliccare qui.
Molti studi legali raccomandano di fare le registrazioni nascoste in luogo pubblico o aperto al pubblico. O al limite nella privata dimora, nell'autoveicolo o nell'ufficio privato di chi effettua la registrazione nascosta. Ma ci sono state anche eccezioni che hanno tenuto conto di finalità e circostanze (es. Cassazione 46158/2019 e sentenza 9/2020 Tribunale di Nola). Se le registrazioni devono essere prodotte in giudizio è necessario che almeno una delle persone ascoltabili sia parte in causa nel processo (l'accusante, l'accusato o entrambi).
![]() Microfono wireless per registrazioni nascoste con cellulare Android. |
Vedi anche requisiti generali indagini private |
Fonti e approfondimenti:
Studio legale Rando Gurrieri: le registrazioni nascoste dei privati cittadini. Vedi...
Legge per Tutti: vademecum per registrare conversazioni di nascosto. Vedi...
Legge per Tutti: registrare le proprie telefonate di nascosto non è reato. Vedi...
Legge per Tutti: registrare di nascosto sul luogo di lavoro non è reato. Vedi...
![]() Borsa per captazioni nascoste. La qualità della captazione fa spesso la differenza fra una prova valida e una prova da cestinare. |
![](images/furti_aziendali.jpg)
![](checked1.gif)
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Sono i c.d. 'controlli difensivi aziendali' (furti, danneggiamenti dolosi, vandalismi, sabotaggi, gravi violazioni sulla sicurezza). La Cassazione ha statuito molte volte che, nel caso di controlli difensivi, le aziende possono ignorare le regole sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro (es. sentenze 3590/2011, 2890/2015, 3255/2020, 4367/2018, 22972/2018, 13266/2018) e il DPR 300/70 (statuto dei lavoratori). Recentemente anche la Corte Europea di Strasburgo si è espressa a favore delle microcamere nascoste in azienda per controlli difensivi (dettagli...). Naturalmente deve esserci un fondato motivo, cioè l'evidenza (o il documentabile sospetto) che sono in corso illeciticon rilevanza penale a danno dell'azienda. Mentre nascondere delle microcamere per un generico scopo di prevenzione degli illeciti, per verificare scorrettezze soggette solo a sanzioni disciplinari o per valutare la produttività dei dipendenti rientra nelle regole e nei divieti sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro e nello statuto dei lavoratori.
Anche queste videoregistrazioni devono rispettare i requisiti generali di proporzionalità e non eccedenza già visti nel capitolo sui videocontrolli nascosti in luogo pubblico (vedere sopra). E' opportuno che le riprese siano prive di audio (se non indispensabile). Le riprese nascoste in uffici privati e retrobottega devono essere valutate con maggiore attenzione perchè questi luoghi potrebbero essere assimilati a privata dimora ex art. 615bis (dettagli...).
![]() Videocontrollo furti gasolio con sistema tecnologico appositamente realizzato e nascosto sotto TIR. E' importante usare tecnologie di qualità. |
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Parliamo di false malattie, abusi legge 104, divieto di concorrenza, abusi di permessi, secondo lavoro, preassunzioni, ecc. Sono controlli delicati che tipicamente richiedono un'attenta supervisione legale e l'azione sul campo di un investigatore privato, perchè invadono inevitabilmente la vita privata del lavoratore mettendo a nudo frequentazioni, abitudini, questioni familiari, problemi di salute e altro. Quindi sono controlli fortemente condizionati dall'equilibrio fra i principi scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza nella vita privata del lavoratore. Per approfondire vedere ad es. questo documento dello studio legale MBO e questo provvedimento del Garante della Privacy.
Da segnalare che il Garante Privacy, con provvedimento n. 290 del 6 luglio 2023, ha chiarito che il lavoratore ha diritto ad avere accesso alla relazione di un'agenzia investigativa incaricata dall'azienda di raccogliere informazioni sul suo conto (inclusi tracciati GPS, foto, video, ecc.). Nel caso di controlli con localizzatore GPS il lavoratore ha inoltre diritto di sapere se il webserver utilizzato per raccogliere i dati satellitari dei suoi spostamenti è conforme GDPR (approfondimenti...). Dettagli sul GDPR cliccare qui.
![]() Dipendente 'in malattia' |
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Anche questi controlli sono delicati perchè non entrano in gioco solo le regole sulla videosorveglianza (che, come visto all'inizio di questo capitolo, generalmente non sono un ostacolo per documentare degli illeciti con rilevanza penale), ma anche il fatto che colf, badanti e baby sitter lavorano in private dimore (cioè in luoghi tutelati dall'art. 615bis). Il fatto che non sia casa loro per la legge non ha importanza. Per controlli di questo tipo è opportuno sentire un legale di fiducia e/o rivolgersi a Carabinieri o Polizia, che valuteranno eventuale richiesta al GIP per intercettazioni in privata dimora se ci sono fondati sospetti di reati con pena massima superiore a 5 anni (es. maltrattamenti art. 572 CP).
Vedi anche requisiti generali indagini private |
Fonti e approfondimenti:
Giurisprudenza penale: approfondimenti sentenza 2890/2015. Vedi...
Legge per Tutti: suggerimenti per controllare colf, badanti e baby sitter. Vedi...
Legge per Tutti: approfondimenti sentenza 3255/2020 (microcamere nascoste in azienda). Vedi...
Studio legale MB.O. I controlli sui dipendenti fuori dall'azienda e fuori dall'orario di lavoro. Vedi...
Studio legale Agostini: approfondimenti sulle tipologie di controlli difensivi aziendali. Vedi...
![]() Furti in cassa. Qualità tecnologica e corretta installazione fanno la differenza. |
![](images/spyphone.jpg)
![](checked1.gif)
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Sono i c.d. 'controlli parentali'. In pratica sospetti di hate speech, sexting, droga, furti, bullismo, cyber-bullismo, baby-gang, maltrattamenti, ecc. Secondo il tribunale di Caltanissetta (sentenza 08/10/2019): "se il genitore non controlla il cellulare del figlio può essere ritenuto responsabile degli illeciti commessi dal minore..." . Secondo il tribunale di Parma (sentenza 698/2020): "I contenuti di PC e smartphone devono essere monitorati da entrambi i genitori per preservare la loro educazione evitando di esporli a contenuti poco adatti alla loro età...". Secondo la Cassazione (sentenza 41192/2014): "il dovere di vigilanza dei genitori sui figli va valutato caso per caso, perchè non è giustificabile qualsiasi intromissione nella sfera del minore ma solo l'intromissione necessaria" .
Fonti e approfondimenti:
Agenda Digitale: l'equilibrio fra la privacy del minore e il dovere di controllo del minore. Vedi...
Legge per Tutti: spiare il cellulare di un figlio minore quando si notano comportamenti anomali non è reato. Vedi...
Legge per Tutti: cosa rischia un genitore che non controlla il cellulare del figlio? Vedi...
Legge per tutti: controlli parentali (quando possono diventare reato). Vedi...
Studio legale Cataldi: sentenza 698/2020 Tribunale di Parma. Vedi...
![]() Estrazione dati cellulare |
![](images/certificationline.jpg)
![](checked1.gif)
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Visure catastali e ipocatastali, planimetrie catastali, mappe catastali, estratti di mappa, rendite catastali, perizie immobiliari, visure camerali CCIAA, visure protesti, elenchi soci e cariche aziendali, visure partecipazioni, visure statuti, visure targhe automobilistiche, certificati di residenza, certificati diritti civili, elenchi di proprietà immobiliari e di veicoli intestati a una singola persona, registrazioni marchi e brevetti, ecc. Ottenere queste e altre informazioni è liberamente ammesso. Nulla viene notificato alla persona o all'azienda interessata.
![](images/pcinsp.jpg)
![](checked1.gif)
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Far credere di essere un'altra persona è una strategia antica per ottenere vantaggi o informazioni. Ma in alcuni casi potrebbe violare l'art. 494 CP (sostituzione di persona).
Fonti e approfondimenti:
Studio Brocardi sull'art. 494 CP. Vedi...
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Si ma la controparte deve dimostrare che è una prova non pertinente, falsa o alterata. Questo perchè il disconoscimento di una prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (artt. 167 183 CPP). E' importante che l'eventuale disconoscimento di una prova in giudizio venga affidato al proprio legale di fiducia.
Fonti e approfondimenti:
Legge per Tutti: valenza processuale delle prove. Vedi...
Studio legale Cataldi: le prove illecitamente acquisite non sono valide (sentenza 35681/2014). Vedi...
Casi di disconoscimento delle prove fotografiche (La Legge per Tutti). Vedi...
![]() Pedinamento |
Leggi che tutelano la privacy in precise circostanze
![](images/art615.jpg)
TUTELA
DELLA PRIVACY NELLE PRIVATE DIMORE
L'art. 615bis CP è il principale riferimento presente nel Codice Penale quando si tratta di violazioni della privacy mediante l'uso di tecnologie investigative. Ma tutela solo la privacy delle persone che si trovano nelle private dimore. In pratica l'art. 615bis sanziona la captazione nascosta degli atti di vita privata che le persone svolgono all'interno delle private dimore (intercettazioni ambientali) e sanziona l'indebita divulgazione di tali captazioni.
![](attenzione.gif)
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Un dubbio comunissimo. Con la sentenza 31345/2017 la Cassazione ha delineato i confini generali della privata dimora: "Sono privata dimora i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali le persone svolgono non occasionalmente atti di vita privata e che non sono aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza autorizzazione o esplicito consenso". La tutela della privacy offerta dall'art. 615bis CP si estende quindi anche a luoghi adibiti a funzioni di per sé estranee rispetto a quelle tipicamente connesse al concetto di abitazione, purché connotati dal vincolo di abitualità (rif. alla precisazione 'non occasionalmente' della Cassazione).
Luoghi che sono stati considerati privata dimora dalla Cassazione: interni di garage chiusi, cantine, camper, roulotte, cuccette di camion, giardini e verande protetti per impedire la visibilità da luogo pubblico, canoniche delle chiese, spogliatoi, bagni, camere di albergo, retrobottega, uffici privati, sedi di partito, ambulatori medici e altri luoghi soggetti a 'ius excludendi', cioè ambienti dove si può entrare solo con autorizzazione o esplicito consenso del titolare del luogo.
Luoghi che non sono stati considerati privata dimora dalla Cassazione: stanze di ospedali e RSA, celle delle carceri, camerate delle caserme, parcheggi condominiali, aree liberamente accessibili di bar, hotel, banche, aziende, negozi, strutture sportive. Nel caso di videoriprese da luogo pubblico la Cassazione non ha considerato privata dimora quei luoghi che, pur essendo private dimore, possono essere visti facilmente da luogo pubblico senza particolari accorgimenti tecnici (es. verande trasparenti, garage aperti, giardini e terrazze non protetti per impedire la visibilità da luogo pubblico). Approfondimenti...
Da segnalare anche gli artt. 615ter/quater, che vietano l'accesso abusivo a sistemi informatici protetti (PC, cellulari, tablet, reti, router, server, ecc.). Gli strumenti informatici sono quindi una privata dimora virtuale, ma solo se protetti da password. Ad es. secondo il Tribunale di Roma (sentenza 6432/2016) non commette reato un coniuge che prende in mano di nascosto il cellulare non protetto da password dell'altro coniuge per spiare i messaggi.
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Gli atti di vita privata sono le attività che le persone svolgono nelle private dimore. Per fare degli esempi pratici sono atti di vita privata (detti anche 'manifestazioni della vita privata') il riposo, lo svago, le conversazioni, la vita familiare, la vita sessuale, la cura della persona, l'alimentazione, le attività genitoriali, lo studio, la religione, ecc.
![]() Reception hotel, banche, aziende sono luoghi di libero accesso: riprendere occasionalmente qualcuno è generalmente ammesso. |
![]() Ristorante, bar, pub, mensa sono luoghi di libero accesso: riprendere occasionalmente qualcuno è generalmente ammesso. |
![]() Riprendere occasionalmente qualcuno che si trova all'interno di un veicolo su pubblica via è generalmente ammesso.
|
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Probabilmente è uno dei dubbi più comuni e discussi. In passato la Cassazione ha statuito molte volte che l'abitacolo di un autoveicolo non era una privata dimora ex art. 615bis. Salvo camper, roulotte o cabine di camion se erano chiaramente usati come privata dimora. Quindi, se venivano rinvenute delle microspie all'interno di autoveicoli, l'art. 615bis veniva escluso (es. sentenze 10095/2001, 12042/2008, 4926/2009, 28251/2009, 45512/2014). Questo all'atto pratico generava un'assoluzione. Ma dopo i chiarimenti sui limiti della privata dimora introdotti dalla sentenza 31345/2017 (vedere sopra), sembrava essere iniziata un'inversione di marcia. Ad es. nella sentenza 33499/2019 della Cassazione (punto 2.2 motivazioni che però non ha generato condanne), nella sentenza del Tribunale di Napoli sez. II 2885/2017 e nella sentenza del Tribunale di Catania sez. III 466/2018 l'autoveicolo è stato considerato privata dimora ex art. 615bis.
Tuttavia nella recentissima sentenza 3446/2024 la Cassazione ha statuito per l'ennesima volta che nascondere una microspia audio nell'abitacolo di un autoveicolo non configura il reato previsto dall'art. 615bis. Escludendo l'art. 615bis, nel nostro Codice Penale non ci sono altri articoli che consentano di perseguire questo tipo di intercettazione. Per approfondire vedere ad es. questa pubblicazione online dello studio legale Ramelli (tutti i diritti riservati allo studio legale Ramelli) e questo articolo online del portale del Diritto La legge per Tutti (tutti i diritti riservati a La Legge per Tutti).
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Anche questo è un dubbio comunissimo. In linea di principio generale registrare o videoregistrare di nascosto le persone che si trovano in casa propria è violazione della privacy se la captazione avviene all'insaputa di tutte le persone captate. Es. Cassazione 9235/2012 e 36109/2018. Non è invece violazione della privacy se nella captazione nascosta è presente anche il/la titolare della privata dimora ('dominus loci') che ha fatto la captazione. Es. Cassazione 22221/2017 e 27160/2018. In pratica la captazione può essere nascosta ai presenti solo se chi la effettua prende parte agli atti di vita privata captati (conversazioni, incontri, riunioni, ecc.). In questo secondo caso l'ipotesi di violazione della privacy può resistere solo se le captazioni nascoste vengono divulgate pubblicamente.
La distinzione fra presenza / assenza di chi effettua la captazione nascosta è stata vista anche nel capitolo delle registrazioni nascoste e discende dagli artt. 266-271 CPP, che considerano intercettazioni solo le captazioni che avvengono quando tutte le persone captate sono ignare di esserlo.
![](images/punto_interrogativo_mini.gif)
Secondo il Garante della Privacy i privati cittadini possono, nel loro ambito domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione o formalità. Purché non ci sia alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale, purchè le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza e purchè le videoriprese non vengano pubblicate o divulgate a terzi. Questa situazione è stata confermata anche nel recente parere n. 48950/2022 del Garante. Quindi per videosorvegliare casa propria l'affissione di cartelli interni "area videosorvegliata" non è necessaria. Ma le persone che dimorano abitualmente negli ambienti domestici videocontrollati (familiari, colf, badanti, baby sitter, ecc.) devono essere informate della presenza delle telecamere, della loro posizione e delle aree inquadrate. Nel caso di lavoratori domestici è necessario integrare il contratto di lavoro con un documento secondo la nota 1004/17 dell'Ispettorato del Lavoro.
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Secondo la Cassazione la violazione della privacy ex art. 615bis si verifica anche 'nell'ipotesi tentata' (sentenza 4669/2018). Il fatto che la microspia non abbia prodotto risultati perchè era guasta, scarica, di bassa qualità o posizionata in modo sbagliato non ha importanza.
Fonti e approfondimenti:
Legge per Tutti: le riprese di giardini e aree private facilmente visibili da luogo pubblico non sono un reato. Vedi...
Legge per Tutti: esempi di estensione della privata dimora. Vedi...
Legge per Tutti: raccolta di casi e sentenze sull'art. 615bis. Vedi...
Studio legale Brocardi: art. 615bis con casi e sentenze. Vedi...
Approfondimenti Avv.to Pittau sulle estensioni della privata dimora. Vedi...
Approfondimenti Avv.to Chiuchini. Vedi...
![]() Microspia |
![](images/art617.jpg)
![](checked1.gif)
Gli artt. 617-623 CP tutelano nello specifico l'integrità e la privacy delle comunicazioni a distanza e degli strumenti che servono per comunicare a distanza (in pratica le comunicazioni mediante PC, tablet, telefonate, servizio postale, email, chat, WhatsApp, SMS, Telegram, Messenger, ecc.). In sintesi vietano l'illecita captazione, interruzione, alterazione e divulgazione di comunicazioni a distanza.Es. Cassazione 7091/1988, 13793/1999, 12655/2001, 12698/2003, 4264/2005-2006, 28251/2009, 33499/2019.
![](attenzione.gif)
Da citare anche l'art. 617septies che vieta la pubblicazione di audio, foto e video con lo scopo di danneggiare la reputazione e l'immagine di una persona (questa norma è nata nel 2018 per contrastare il 'revenge porn').
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Si. Es. PC o centraline che dialogano fra loro via internet per trasferire automaticamente dei dati senza presenza umana.
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Secondo la Cassazione no. L'intercettazione di una comunicazione a distanza si concretizza quando entrambi gli interlocutori sono ascoltabili (vedere sentenze sopra). Microspie ambientali, microcamere e microregistratori non hanno le caratteristiche tecniche per potersi inserire in un canale di comunicazione fra persone distanti. In questi casi si fa riferimento all'art. 615bis.
![](punto_interrogativo_mini.gif)
Secondo la Cassazione no, naturalmente a patto di non bloccare anche le telecomunicazioni dei vicini e/o in aree pubbliche adiacenti. Sentenza 39279/2018.
Fonti e approfondimenti:
Studio legale Brocardi: art. 617. Vedi...
Il nuovo articolo 617septies e i suoi limiti (Diritto.it). Vedi...
Studio legale Brocardi: art. 617. Vedi...
Il nuovo articolo 617septies e i suoi limiti (Diritto.it). Vedi...
![]() Microspia |
![]()
|