PEDINAMENTI E CONTROLLI VIDEO IN LUOGHI PUBBLICI

E' legale pedinare in luogo pubblico o aperto al pubblico?
Pedinare qualcuno in luogo pubblico o aperto al pubblico di per sè non è reato.
Cassazione 7393/2000, 5855/2001, 43439/2010, 18117/2014, 11198/2020. Il reato può sorgere se il pedinamento viene svolto in modo
invasivo, pressante e insistente, cioè volto a turbare o infastidire la persona pedinata (reato di molestie art. 660 CP o stalking in casi gravi e reiterati). Insomma l'esatto contrario di come deve essere svolto un pedinamento, la cui prima regola ovviamente è la discrezione. Vedere ad es. questa pubblicazione del portale del Diritto 'Legge per Tutti'. Va detto infine che se una persona a distanza di tempo viene a sapere di essere stata pedinata e la notizia le crea uno stato d'ansia, non può sporgere denuncia per molestie.


Pedinamento


E' legale nascondere e usare un localizzatore GPS per pedinare qualcuno?
La Cassazione ha statuito molte volte che nascondere e usare un localizzatore GPS non è un'intercettazione ma una 'modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento'. Come già visto nel capitolo precedente, il pedinamento di per sè non è reato. Sentenze 16130/2002, 3017/2007, 3017/2008, 15396/2008, 9667/2009, 9416/2010, 9667/2010, 40611/2012, 21644/2013, 23172/2019. Vedere ad es. questa pubblicazione del portale 'La Legge per Tutti'.


Dal punto di vista del GDPR (privacy europea dei dati personali) come si inquadra l'utilizzo del localizzatore GPS?
Il GDPR considera i controlli satellitari GPS effettuati da aziende, professionisti ed enti come 'trattamento di dati personali'. I privati cittadini non sono invece assoggettati al GDPR quando acquisiscono e trattano dati personali altrui in ambito domestico o comunque nella sfera privata e personale (rif. 'household exclusion provision' art. 2 lett. C). A patto che non divulghino pubblicamente dati e informazioni (es. sui social). Dettagli sul GDPR cliccare qui. Interessante analisi dello Studio Legale Cataldi sull'impatto del GDPR nel tracking GPS cliccare qui.



Localizzatore pedinatore magnetico specifico per controlli discreti


E' ammesso nascondere temporaneamente una microcamera in luogo pubblico e allontanarsi?
I videocontrolli nascosti in luogo pubblico di norma non concretizzano ipotesi di reato. Ma devono rispettare dei requisiti generali 'di proporzionalità e non eccedenza'. In termini pratici significa che devono essere limitati alla durata minima indispensabile per generare documentazione probatoria e devono inquadrare solo le aree interessate (non devono sconfinare in private dimore o luoghi assimilati). Le videoregistrazioni non devono essere divulgate pubblicamente (es. sui social). In caso di utilizzo delle videoregistrazioni, i video esibiti devono essere proporzionati e non eccedenti rispetto allo scopo da perseguire (sia nella durata, che deve essere la più breve possibile, sia nel contenuto). Il resto deve essere cancellato o oscurato.

Sebbene di per sè non concretizzino ipotesi di reato, i videocontrolli nascosti in luogo pubblico potrebbero in alcuni casi scontrarsi con le regole del Garante della Privacy sulla videosorveglianza. Parliamo ad es. del notissimo obbligo di segnalare con appositi cartelli che l'area pubblica è sottoposta a videosorveglianza. E' un obbligo che riguarda anche i privati cittadini quando inquadrano aree pubbliche. Ma la Cassazione ha statuito che: "In questi casi è irrilevante che non siano state rispettate le istruzioni del Garante della Privacy, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale..." (es. sentenze 22093/2015 e 42022/2019). Quindi, secondo la Cassazione, non c'è una violazione delle regole sulla videosorveglianza quando si nasconde temporaneamente una microcamera in luogo pubblico per videoriprendere attività connesse ad illeciti con rilevanza penale. Naturalmente deve esserci un fondato motivo, cioè l'evidenza (o il documentabile sospetto) che sono in corso illeciti con rilevanza penale a danno di persone, ambiente, animali, cose pubbliche o private. Nella sostanza parliamo di atti vandalici, furti, avvelenamenti, discariche abusive, ecc. Mentre nascondere una microcamera in luogo pubblico per un generico scopo di prevenzione degli illeciti, oppure per una motivazione priva di rilevanza penale (es. riprendere un coniuge che entra nell'auto dell'amante), rientra nelle regole e nei divieti del Garante sulla videosorveglianza in luoghi pubblici. Per approfondire: Cassazione 5591/2006, 22093/2015, 53438/2017, 39293/2018, 42022/2019, 30191/2021.



Video-appostamento elettronico in parco pubblico. Gli apparati specifici e qualitativi fanno la differenza.



Abitazione vandalizzata. Bisogna assicurare non solo la ripresa degli illeciti ma anche il migliore riconoscimento possibile degli autori.


E' ammesso fotografare o videoriprendere una persona di nascosto in luogo pubblico, se si è fisicamente presenti sul posto e se si riprende ciò si può anche vedere con i propri occhi?
Anche questi videocontrolli in luogo pubblico di norma non concretizzano ipotesi di reato. Ovviamente a patto di agire con discrezione e a patto che vengano rispettati i requisiti generali di proporzionalità e non eccedenza già visti nel capitolo precedente. La condizione caratterizzante di queste riprese è che la persona sia fisicamente sul posto e che riprenda in modo occasionale e discreto ciò che può anche vedere con i suoi occhi. Da segnalare infine che, secondo la Cassazione, non è ammesso scattare delle foto di nascosto con un teleobiettivo a qualcuno che si trova ad es. in un giardino privato visibile da luogo pubblico solo salendo su una collina lontana. Questo perchè le riprese nascoste in luogo pubblico 'non devono essere fatte con accorgimenti tecnici atti a superare le naturali capacità dei sensi'.


Videoripresa occasionale con cellulare in luogo pubblico. La persona è presente sul posto e riprende ciò che può anche vedere con i suoi occhi.


E' ammesso controllare di nascosto la spazzatura di una famiglia o di un'azienda in luogo pubblico?
La spazzatura può contenere informazioni utili a svelare rapporti di lavoro, secondi lavori, attività illecite, aspetti fiscali, tenori di vita, rapporti bancari, tipologie di spese, attività in nero, medicinali e stato di salute, ecc. Proprio per il suo elevato potenziale informativo, l'ispezione della spazzatura è consentita solo alle Forze dell'Ordine con autorizzazione del GIP. Questo vale anche se la spazzatura è stata gettata in luogo pubblico. Approfondimenti...


Vedi anche requisiti generali indagini private


Fonti e approfondimenti:

Tribunale di Trieste: nascondere un GPS per incutere ansia, disturbo, paura e atti persecutori è reato. Vedi...
Tribunale di Treviso: nascondere un GPS nell'auto della moglie non è reato (assoluzione). Vedi...
Tribunale di Reggio Emilia: nascondere un GPS nell'auto della moglie non è reato (assoluzione). Vedi...
Legge per Tutti: installare un GPS di nascosto non è reato. Vedi...
Tribunale di Brescia: l'accusa di stalking mediante GPS deve essere provata (assoluzione). Vedi...
Legge per Tutti: il pedinamento non è reato. Vedi...
Diritto.it: approfondimenti sul pedinamento elettronico. Vedi...
Legge per Tutti: vademecum sui pedinamenti. Vedi...
Legge per Tutti: usare un GPS non è reato e non richiede autorizzazioni. Vedi...
Legge per Tutti: filmare persone in luogo pubblico non è reato salvo causare molestia. Vedi...
Tribunale di Lecce: l'accusa di stalking mediante GPS deve essere provata (assoluzione). Vedi...
Studio legale Chiuchini: approfondimenti sulle videoriprese in ambienti pubblici. Vedi...
Studio Studio legale Brocardi: risposte a dubbi su foto e videoriprese in ambienti pubblici. Vedi...
Atti vandalici e danneggiamenti: filmare di nascosto il resposabile di atti vandalici non è reato (La Legge per Tutti). Vedi...
Atti vandalici e danneggiamenti: quando sono penalmente rilevanti? (La Legge per Tutti). Vedi...

Studio legale AltaLex: la videoripresa privata come prova atipica (regime probatorio dei controlli video). Vedi...

Studio legale Canestrini: legittimità e ammissibilità in giudizio delle videoriprese private. Vedi...
Legge per Tutti: cosa succede a seguito di una denuncia per vandalismo? Vedi...





Video appostamenti elettronici per sospetti furti. Le microcamere qualitative e ben nascoste sono fondamentali.







INDAGARE IN PROPRIO

Commette reato di esercizio abusivo della professione di investigatore privato (art. 348 CP) un privato cittadino che svolge personalmente un'indagine o un controllo nel suo esclusivo interesse, cioè su una questione che lo riguarda direttamente?
Con la sentenza 48264/2014 la Cassazione ha statuito: "la licenza di investigatore privato è necessaria per chi svolge indagini sistematicamente, per conto terzi, in forma professionale e dietro pagamento di un compenso". Neppure una di queste condizioni si verifica nel caso di indagini o controlli svolti personalmente da privati cittadini nel loro esclusivo interesse. Non sono infatti attività svolte sistematicamente, nè in forma professionale, nè per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Si tratta quasi sempre di questioni familiari o comunque confinate nella sfera personale. Ovviamente anche i privati cittadini devono rispettare i requisiti generali delle indagini private (dettagli...).

Va ricordato che indagare e controllare può in alcuni casi comportare rischi per l'incolumità fisica (es. incidenti stradali o aggressioni) e rischi di scoprire delle verità inattese che possono compromettere la tenuta emotiva. E' quindi importante valutare rischi e circostanze.


Fonti e approfondimenti:

Legge per Tutti: indagini svolte personalmente da privati cittadini nel loro esclusivo interesse. Vedi...
Studio legale Cataldi: la sentenza 48264/2014. Vedi...
Avv.to Renato D'Isa sulla sentenza 48264/2014. Vedi...









REGISTRARE DI NASCOSTO

Un privato cittadino può registrare di nascosto una telefonata o una conversazione alla quale prende parte per raccogliere delle prove nel suo esclusivo interesse su una questione che lo riguarda direttamente?
Nel caso di privati cittadini generalmente è un'attività ammessa. A patto che le registrazioni nascoste siano proporzionate e non eccedenti rispetto allo scopo da perseguire (sia nella durata, che deve essere la più breve possibile, sia nel contenuto), siano indispensabili per far valere o difendere un diritto legalmente riconosciuto, vengano effettuate prendendo parte alla conversazione registrata e non vengano divulgate pubblicamente (es. sui social). Queste registrazioni non sono considerate intercettazioni, perchè un'intercettazione si verifica quando tutte le persone captate sono ignare di esserlo (rif. artt. 266-271 CPP). Secondo la Cassazione: 'Quando la finalità della captazione nascosta è far valere o difendere un diritto è lecita, perchè chi prende parte ad una conversazione accetta consapevolmente l’eventualità che il suo interlocutore possa captare il contenuto della stessa' (es. sentenze 18908/2011, 24288/2016, 5241/2016). Sono state ammesse in giudizio anche registrazioni nascoste effettuate dai diretti interessati nel luogo di lavoro (es. Cassazione 11322/2018 e sentenza 2020 Tribunale del Lavoro di Nola rif. FCA Pomigliano).

La situazione cambia per aziende, professionisti ed enti perchè sono assoggettati al GDPR (privacy europea dei dati personali). In questi casi le registrazioni sono considerate 'trattamento di dati personali' dal GDPR. Dettagli sul GDPR cliccare qui.

Molti studi legali raccomandano di fare le registrazioni nascoste in luogo pubblico o aperto al pubblico. O al limite nella privata dimora, nell'autoveicolo o nell'ufficio privato di chi effettua la registrazione nascosta. Ma ci sono state anche eccezioni che hanno tenuto conto di finalità e circostanze (es. Cassazione 46158/2019 e sentenza 9/2020 Tribunale di Nola). Se le registrazioni devono essere prodotte in giudizio è necessario che almeno una delle persone ascoltabili sia parte in causa nel processo (l'accusante, l'accusato o entrambi).



Microfono wireless per registrazioni nascoste con cellulare Android.


Vedi anche requisiti generali indagini private


Fonti e approfondimenti:

 Studio legale Rando Gurrieri: le registrazioni nascoste dei privati cittadini. Vedi...

 Legge per Tutti: vademecum per registrare conversazioni di nascosto. Vedi...
 Legge per Tutti: registrare le proprie telefonate di nascosto non è reato. Vedi...
 Legge per Tutti: registrare di nascosto sul luogo di lavoro non è reato. Vedi...




Borsa per captazioni nascoste. La qualità della captazione fa spesso la differenza fra una prova valida e una prova da cestinare.








SCOPRIRE I RESPONSABILI DI ILLECITI IN AZIENDA

Le aziende possono posizionare delle microcamere nascoste all'interno della loro struttura aziendale per identificare i responsabili di reati?
Sono i c.d. 'controlli difensivi aziendali'  (furti, danneggiamenti dolosi, vandalismi, sabotaggi, gravi violazioni sulla sicurezza). La Cassazione ha statuito molte volte che, nel caso di controlli difensivi, le aziende possono ignorare le regole sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro (es. sentenze 3590/2011, 2890/2015, 3255/2020, 4367/2018, 22972/2018, 13266/2018) e il DPR 300/70 (statuto dei lavoratori). Recentemente anche la Corte Europea di Strasburgo si è espressa a favore delle microcamere nascoste in azienda per controlli difensivi (dettagli...). Naturalmente deve esserci un fondato motivo, cioè l'evidenza (o il documentabile sospetto) che sono in corso illeciticon rilevanza penale a danno dell'azienda. Mentre nascondere delle microcamere per un generico scopo di prevenzione degli illeciti, per verificare scorrettezze soggette solo a sanzioni disciplinari o per valutare la produttività dei dipendenti rientra nelle regole e nei divieti sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro e nello statuto dei lavoratori.

Anche queste videoregistrazioni devono rispettare i requisiti generali di proporzionalità e non eccedenza già visti nel capitolo sui videocontrolli nascosti in luogo pubblico (vedere sopra). E' opportuno che le riprese siano prive di audio (se non indispensabile). Le riprese nascoste in uffici privati e retrobottega devono essere valutate con maggiore attenzione perchè questi luoghi potrebbero essere assimilati a privata dimora ex art. 615bis (dettagli...).


Videocontrollo furti gasolio con sistema tecnologico appositamente realizzato e nascosto sotto TIR. E' importante usare tecnologie di qualità.


I principi generali visti sopra valgono anche per controlli nascosti sui lavoratori fuori dall'orario di lavoro?
Parliamo di false malattie, abusi legge 104, divieto di concorrenza, abusi di permessi, secondo lavoro, preassunzioni, ecc. Sono controlli delicati che tipicamente richiedono un'attenta supervisione legale e l'azione sul campo di un investigatore privato, perchè invadono inevitabilmente la vita privata del lavoratore mettendo a nudo frequentazioni, abitudini, questioni familiari, problemi di salute e altro. Quindi sono controlli fortemente condizionati dall'equilibrio fra i principi scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza nella vita privata del lavoratore. Per approfondire vedere ad es. questo documento dello studio legale MBO e questo provvedimento del Garante della Privacy.

Da segnalare che il Garante Privacy, con provvedimento n. 290 del 6 luglio 2023, ha chiarito che il lavoratore ha diritto ad avere accesso alla relazione di un'agenzia investigativa incaricata dall'azienda di raccogliere informazioni sul suo conto (inclusi tracciati GPS, foto, video, ecc.). Nel caso di controlli con localizzatore GPS il lavoratore ha inoltre diritto di sapere se il webserver utilizzato per raccogliere i dati satellitari dei suoi spostamenti è conforme GDPR (approfondimenti...). Dettagli sul GDPR cliccare qui.


Dipendente 'in malattia'


Si possono controllare di nascosto colf, badanti e baby sitter nel caso di fondati sospetti di furti o maltrattamenti?
Anche questi controlli sono delicati perchè non entrano in gioco solo le regole sulla videosorveglianza (che, come visto all'inizio di questo capitolo, generalmente non sono un ostacolo per documentare degli illeciti con rilevanza penale), ma anche il fatto che colf, badanti e baby sitter lavorano in private dimore (cioè in luoghi tutelati dall'art. 615bis). Il fatto che non sia casa loro per la legge non ha importanza. Per controlli di questo tipo è opportuno sentire un legale di fiducia e/o rivolgersi a Carabinieri o Polizia, che valuteranno eventuale richiesta al GIP per intercettazioni in privata dimora se ci sono fondati sospetti di reati con pena massima superiore a 5 anni (es. maltrattamenti art. 572 CP).


Vedi anche requisiti generali indagini private


Fonti e approfondimenti:

Giurisprudenza penale: approfondimenti sentenza 2890/2015. Vedi...
Legge per Tutti: suggerimenti per controllare colf, badanti e baby sitter. Vedi...
Legge per Tutti: approfondimenti sentenza 3255/2020 (microcamere nascoste in azienda). Vedi...
Studio legale MB.O. I controlli sui dipendenti fuori dall'azienda e fuori dall'orario di lavoro. Vedi...
Studio legale Agostini: approfondimenti sulle tipologie di controlli difensivi aziendali. Vedi...



Furti in cassa. Qualità tecnologica e corretta installazione fanno la differenza.







CONTROLLARE I CELLULARI DEI FIGLI MINORI


I genitori possono controllare il cellulare dei loro figli minori se notano dei comportamenti anomali?
Sono i c.d. 'controlli parentali'. In pratica sospetti di hate speech, sexting, droga, furti, bullismo, cyber-bullismo, baby-gang, maltrattamenti, ecc. Secondo il tribunale di Caltanissetta (sentenza 08/10/2019): "se il genitore non controlla il cellulare del figlio può essere ritenuto responsabile degli illeciti commessi dal minore..." . Secondo il tribunale di Parma (sentenza 698/2020): "I contenuti di PC e smartphone devono essere monitorati da entrambi i genitori per preservare la loro educazione evitando di esporli a contenuti poco adatti alla loro età...". Secondo la Cassazione (sentenza 41192/2014): "il dovere di vigilanza dei genitori sui figli va valutato caso per caso, perchè non è giustificabile qualsiasi intromissione nella sfera del minore ma solo l'intromissione necessaria" .


Fonti e approfondimenti:

Agenda Digitale: l'equilibrio fra la privacy del minore e il dovere di controllo del minore. Vedi...
Legge per Tutti: spiare il cellulare di un figlio minore quando si notano comportamenti anomali non è reato. Vedi...
Legge per Tutti: cosa rischia un genitore che non controlla il cellulare del figlio? Vedi...
Legge per tutti: controlli parentali (quando possono diventare reato). Vedi...
Studio legale Cataldi: sentenza 698/2020 Tribunale di Parma.
Vedi...



Estrazione dati cellulare







ACQUISIRE INFORMAZIONI PRESSO I PUBBLICI REGISTRI

Quali sono le informazioni liberamente accessibili a chiunque ne faccia richiesta?
Visure catastali e ipocatastali, planimetrie catastali, mappe catastali, estratti di mappa, rendite catastali, perizie immobiliari, visure camerali CCIAA, visure protesti, elenchi soci e cariche aziendali, visure partecipazioni, visure statuti, visure targhe automobilistiche, certificati di residenza, certificati diritti civili, elenchi di proprietà immobiliari e di veicoli intestati a una singola persona, registrazioni marchi e brevetti, ecc. Ottenere queste e altre informazioni è liberamente ammesso. Nulla viene notificato alla persona o all'azienda interessata.


Raccolta di link utili per semplici verifiche online.








FAR CREDERE DI ESSERE ALTRA PERSONA

E' ammesso far credere di essere qualcun'altro/a?
Far credere di essere un'altra persona è una strategia antica per ottenere vantaggi o informazioni. Ma in alcuni casi potrebbe violare l'art. 494 CP (sostituzione di persona).


Fonti e approfondimenti:

Studio Brocardi sull'art. 494 CP. Vedi...










Requisiti generali indagini private

I requisiti generali delle indagini private che normalmente tracciano il confine della violazione della privacy, cioè il confine fra due diritti opposti: il diritto ad indagare e il diritto alla privacy delle persone indagate. Questi requisiti di norma riguardano chiunque svolga un'indagine privata (avvocati, privati cittadini, investigatori privati, giornalisti, ecc.).
  1) SCOPO E NECESSARIETA'
Il primo requisito generale che deve avere un'indagine privata è lo scopo lecito. Di norma è considerato lecito qualsiasi scopo connesso alla necessità di far valere o difendere un diritto legalmente riconosciuto. Parliamo di tutela della salute, dignità, reputazione, lavoro, patrimonio, proprietà, figli, famiglia, incolumità fisiche, risarcimenti danni, diritto di difesa in sede giudiziaria. Ad es. è uno scopo lecito verificare se il proprio coniuge tradisce. Mentre non è uno scopo lecito verificare se l'amante frequenta anche altre persone. Va detto inoltre che queste necessità devono essere inderogabili (cioè inevitabili e urgenti) e devono essere soddisfacibili solo facendo dei
controlli nascosti: significa che agire in modo nascosto deve essere l'unica strada percorribile. Diversamente, se la persona indagata venisse informata che è sotto controllo, attuerebbe delle contromisure che renderebbero inutili i controlli.
  2) ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
Il secondo requisito generale è che le informazioni devono essere acquisite senza commettere dei reati. Ad esempio si commettono dei reati quando si acquisiscono informazioni molestando, estorcendo, corrompendo, rubando, minacciando, violando la privacy nelle private dimore, violando la privacy delle comunicazioni a distanza, violando le password, facendo credere di essere un'altra persona, violando un domicilio, ecc.
Le informazioni ottenute commettendo dei reati di norma generano delle prove non valide, quindi non utilizzabili in tribunale. Se tali prove vengono esibite in tribunale è possibile che non vengano prese in considerazione. Anche se lo scopo dell'indagine è lecito e anche se si tratta di prove schiaccianti. Ma oltre al danno la beffa: se la controparte viene a conoscenza di tali prove c'è il rischio che presenti una querela (es. Cassazione 35681/2014). A volte vengono considerate non valide anche le prove non proporzionate, cioè eccessive rispetto allo scopo da perseguire (vedere terzo requisito sotto). E' quindi importante che l'eventuale esibizione delle prove in Tribunale venga gestita da un legale di fiducia. Terminiamo questo punto ricordando che le informazioni raccolte non devono essere divulgate pubblicamente (es. ad amici, parenti, colleghi di lavoro, sui social, sui media, ecc.). Devono essere custodite con cura e devono essere conservate solo per il tempo necessario allo scopo dell'indagine.

  3) PROPORZIONALITA' E NON ECCEDENZA
Il terzo requisito generale è già stato visto più volte nei capitoli precedenti: i controlli devono essere proporzionati e non eccedenti rispetto allo scopo da perseguire. In termini pratici significa che i controlli non devono essere troppo ampi, prolungati, insistenti e invasivi nella vita privata della persona indagata. Bisogna quindi mantenere una continenza, che consiste nel limitarsi ad acquisire solo informazioni indispensabili e pertinenti allo scopo da perseguire nel minor tempo possibile. L'eventuale acquisizione di informazioni eccessive (non indispensabili o non pertinenti) potrebbe concretizzare una violazione della privacy delle persone controllate. Le informazioni in eccesso devono quindi essere distrutte e restare segrete. Ad es. ipotizziamo i classici controlli GPS per un sospetto di doppio lavoro di un dipendente presso un'azienda concorrente. Ma durante il tracking GPS si scopre che il dipendente ha particolari abitudini sessuali. La sessualità del dipendente è un dato personale che non c'entra nulla con lo scopo dell'indagine: se questa informazione viene divulgata pubblicamente, o comunque menzionata in qualsiasi forma, si genera una violazione della privacy del dipendente che apre la strada a conseguenze sanzionatorie e risarcitorie.




GDPR (General Protection Data Regulation).

Il GDPR (privacy europea dei dati personali) impone degli obblighi generali ad aziende, professionisti ed enti che offrono beni o servizi a terzi. Rif. decreti 196/2003 (in gran parte abrogato) e 101/2018. In estrema sintesi aziende, professionisti ed enti devono acquisire i dati personali dei cittadini in modo lecito e per uno scopo lecito. L'acquisizione di dati personali deve essere preventivamente notificata ai cittadini, che devono esprimere il loro consenso (è il famoso 'consenso privacy' che tutti firmiamo ovunque). Possono essere acquisiti solo dati strettamente necessari allo scopo dell'acquisizione. I dati acquisiti possono essere utilizzati solo per lo scopo dichiarato, devono essere adeguatamente protetti e non possono essere alterati, indebitamente ceduti, divulgati pubblicamente o conservati oltre i tempi necessari allo scopo dell'acquisizione. Inoltre i cittadini hanno il diritto di imporre delle limitazioni al trattamento dei loro dati personali, hanno diritto di consultarli, di richiederne la modifica, di richiderne la parziale o totale cancellazione (diritto all'oblio). Per il GDPR sono dati personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: dati anagrafici, reddituali, lavorativi, bancari, sanitari, biometrici, appartenenza sindacale, religione, convinzioni politiche e filosofiche, orientamento e abitudini sessuali, preferenze e capacità di spesa, abitudini di frequentazione, amicizie, relazioni, navigazioni in internet, scatti fotografici, videoriprese, audioregistrazioni e spostamenti GPS di persone identificabili, ecc.


L'art. 13 del GDPR impone che i dati personali raccolti presso l'interessato siano preventivamente notificati e corredati di consenso. Gli investigatori privati, che sono assoggettati al GDPR, non sono esentati dal rispetto dall'art. 13. Ad es. nel provvedimento del Garante della Privacy 9779119/2022 un investigatore privato si è recato in incognito presso l'interessato e ha registrato di nascosto un dialogo: secondo il Garante ha agito in contrasto con l'art. 13. A parte l'art. 13, per le indagini private normalmente si applicano delle deroghe agli obblighi generali citati sopra (rif. art. 9 paragrafo 2 lett. F - Regolamento UE 679/2016 - ex art. 13, c. 5 lett. B e 24 e c. 1 lett. F, decreto 196/2003 e art. 14 GDPR - paragrafo 5).

Ricordiamo che i privati cittadini non sono assoggettati al GDPR quando acquisiscono e trattano dati personali altrui in ambito domestico o comunque nella sfera privata e personale
(rif. 'household exclusion provision' art. 2 lett. C). A patto che non divulghino pubblicamente i dati e le informazioni (es. sui social).


Una prova può essere disconosciuta in giudizio?
Si ma la controparte deve dimostrare che è una prova non pertinente, falsa o alterata. Questo perchè il disconoscimento di una prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (artt. 167 183 CPP). E' importante che l'eventuale disconoscimento di una prova in giudizio venga affidato al proprio legale di fiducia.


Fonti e approfondimenti:

Legge per Tutti: valenza processuale delle prove. Vedi...
Studio legale Cataldi: le prove illecitamente acquisite non sono valide (sentenza 35681/2014). Vedi...
Casi di disconoscimento delle prove fotografiche (La Legge per Tutti). Vedi...




Pedinamento







Leggi che tutelano la privacy in precise circostanze





TUTELA DELLA PRIVACY NELLE PRIVATE DIMORE

L'art. 615bis CP è il principale riferimento presente nel Codice Penale quando si tratta di violazioni della privacy mediante l'uso di tecnologie investigative. Ma tutela solo la privacy delle persone che si trovano nelle private dimore. In pratica l'art. 615bis sanziona la captazione nascosta degli atti di vita privata che le persone svolgono all'interno delle private dimore (intercettazioni ambientali) e sanziona l'indebita divulgazione di tali captazioni.

L'art. 615bis è non è applicabile alle captazioni di comunicazioni a distanza (intercettazioni telefoniche). In questi casi si fa riferimento agli artt. 617-623.

Cosa sono le private dimore secondo l'art. 615bis?
Un dubbio comunissimo. Con la sentenza 31345/2017 la Cassazione ha delineato i confini generali della privata dimora: "Sono privata dimora i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali le persone svolgono non occasionalmente atti di vita privata e che non sono aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza autorizzazione o esplicito consenso". La tutela della privacy offerta dall'art. 615bis CP si estende quindi anche a luoghi adibiti a funzioni di per sé estranee rispetto a quelle tipicamente connesse al concetto di abitazione, purché connotati dal vincolo di abitualità (rif. alla precisazione 'non occasionalmente' della Cassazione).
Luoghi che sono stati considerati privata dimora dalla Cassazione: interni di garage chiusi, cantine, camper, roulotte, cuccette di camion, giardini e verande protetti per impedire la visibilità da luogo pubblico, canoniche delle chiese, spogliatoi, bagni, camere di albergo, retrobottega, uffici privati, sedi di partito, ambulatori medici e altri luoghi soggetti a 'ius excludendi', cioè ambienti dove si può entrare solo con autorizzazione o esplicito consenso del titolare del luogo.
Luoghi che non sono stati considerati privata dimora dalla Cassazione: stanze di ospedali e RSA, celle delle carceri, camerate delle caserme, parcheggi condominiali, aree liberamente accessibili di bar, hotel, banche, aziende, negozi, strutture sportive. Nel caso di videoriprese da luogo pubblico la Cassazione non ha considerato privata dimora quei luoghi che, pur essendo private dimore, possono essere visti facilmente da luogo pubblico senza particolari accorgimenti tecnici (es. verande trasparenti, garage aperti, giardini e terrazze non protetti per impedire la visibilità da luogo pubblico). Approfondimenti...
Da segnalare anche gli artt. 615ter/quater, che vietano l'accesso abusivo a sistemi informatici protetti (PC, cellulari, tablet, reti, router, server, ecc.). Gli strumenti informatici sono quindi una privata dimora virtuale, ma solo se protetti da password. Ad es. secondo il Tribunale di Roma (sentenza 6432/2016) non commette reato un coniuge che prende in mano di nascosto il cellulare non protetto da password dell'altro coniuge per spiare i messaggi.

Cosa sono gli atti di vita privata secondo l'art. 615bis?
Gli atti di vita privata sono le attività che le persone svolgono nelle private dimore. Per fare degli esempi pratici sono atti di vita privata (detti anche 'manifestazioni della vita privata') il riposo, lo svago, le conversazioni, la vita familiare, la vita sessuale, la cura della persona, l'alimentazione, le attività genitoriali, lo studio, la religione, ecc.


Reception hotel, banche, aziende sono luoghi di libero accesso: riprendere occasionalmente qualcuno è generalmente ammesso.


Ristorante, bar, pub, mensa sono luoghi di libero accesso: riprendere occasionalmente qualcuno è generalmente ammesso.


Riprendere occasionalmente qualcuno in aree private (facilmente visibili da luogo pubblico senza particolari accorgimenti tecnici) è generalmente ammesso.


Riprendere occasionalmente qualcuno che si trova all'interno di un veicolo su pubblica via è generalmente ammesso.


Riprendere occasionalmente qualcuno in un parcheggio condominiale è generalmente ammesso.


Nascondere una microspia audio all'interno di un autoveicolo è violazione della privacy in privata dimora ex art. 615bis?
Probabilmente è uno dei dubbi più comuni e discussi. In passato la Cassazione ha statuito molte volte che l'abitacolo di un autoveicolo non era una privata dimora ex art. 615bis. Salvo camper, roulotte o cabine di camion se erano chiaramente usati come privata dimora. Quindi, se venivano rinvenute delle microspie all'interno di autoveicoli, l'art. 615bis veniva escluso (es. sentenze 10095/2001, 12042/2008, 4926/2009, 28251/2009, 45512/2014). Questo all'atto pratico generava un'assoluzione. Ma dopo i chiarimenti sui limiti della privata dimora introdotti dalla sentenza 31345/2017 (vedere sopra), sembrava essere iniziata un'inversione di marcia. Ad es. nella sentenza 33499/2019 della Cassazione (punto 2.2 motivazioni che però non ha generato condanne), nella sentenza del Tribunale di Napoli sez. II 2885/2017 e nella sentenza del Tribunale di Catania sez. III 466/2018 l'autoveicolo è stato considerato privata dimora ex art. 615bis.
Tuttavia nella recentissima sentenza 3446/2024 la Cassazione ha statuito per l'ennesima volta che nascondere una microspia audio nell'abitacolo di un autoveicolo non configura il reato previsto dall'art. 615bis. Escludendo l'art. 615bis, nel nostro Codice Penale non ci sono altri articoli che consentano di perseguire questo tipo di intercettazione. Per approfondire vedere ad es. questa pubblicazione online dello studio legale Ramelli (tutti i diritti riservati allo studio legale Ramelli) e questo articolo online del portale del Diritto La legge per Tutti (tutti i diritti riservati a La Legge per Tutti).


Registrare o videoregistrare di nascosto chi si trova in casa propria è violazione della privacy in privata dimora ex art. 615bis?
Anche questo è un dubbio comunissimo. In linea di principio generale registrare o videoregistrare di nascosto le persone che si trovano in casa propria è violazione della privacy se la captazione avviene all'insaputa di tutte le persone captate. Es. Cassazione 9235/2012 e 36109/2018. Non è invece violazione della privacy se nella captazione nascosta è presente anche il/la titolare della privata dimora ('dominus loci') che ha fatto la captazione. Es. Cassazione 22221/2017 e 27160/2018. In pratica la captazione può essere nascosta ai presenti solo se chi la effettua prende parte agli atti di vita privata captati (conversazioni, incontri, riunioni, ecc.). In questo secondo caso l'ipotesi di violazione della privacy può resistere solo se le captazioni nascoste vengono divulgate pubblicamente.
La distinzione fra presenza / assenza di chi effettua la captazione nascosta è stata vista anche nel capitolo delle registrazioni nascoste e discende dagli artt. 266-271 CPP, che considerano intercettazioni solo le captazioni che avvengono quando tutte le persone captate sono ignare di esserlo.

Registrare o videoregistrare di nascosto chi si trova in casa propria vìola le regole del Garante della Privacy sulla videosorveglianza?
Secondo il Garante della Privacy i privati cittadini possono, nel loro ambito domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione o formalità. Purché non ci sia alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale, purchè le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza e purchè le videoriprese non vengano pubblicate o divulgate a terzi. Questa situazione è stata confermata anche nel recente parere n. 48950/2022 del Garante. Quindi per videosorvegliare casa propria l'affissione di cartelli interni "area videosorvegliata" non è necessaria. Ma le persone che dimorano abitualmente negli ambienti domestici videocontrollati (familiari, colf, badanti, baby sitter, ecc.) devono essere informate della presenza delle telecamere, della loro posizione e delle aree inquadrate. Nel caso di lavoratori domestici è necessario integrare il contratto di lavoro con un documento secondo la nota 1004/17 dell'Ispettorato del Lavoro.


Se una microspia nascosta in una privata dimora non ha funzionato resta comunque la violazione della privacy ex art. 615bis?
Secondo la Cassazione la violazione della privacy ex art. 615bis si verifica anche 'nell'ipotesi tentata' (sentenza 4669/2018). Il fatto che la microspia non abbia prodotto risultati perchè era guasta, scarica, di bassa qualità o posizionata in modo sbagliato non ha importanza.



Fonti e approfondimenti:

Legge per Tutti: le riprese di giardini e aree private facilmente visibili da luogo pubblico non sono un reato. Vedi...
Legge per Tutti: esempi di estensione della privata dimora. Vedi...
Legge per Tutti: raccolta di casi e sentenze sull'art. 615bis. Vedi...
Studio legale Brocardi: art. 615bis con casi e sentenze. Vedi...  
Approfondimenti Avv.to Pittau sulle estensioni della privata dimora. Vedi...  
Approfondimenti Avv.to Chiuchini. Vedi...



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TUTELA DELLA PRIVACY PER LE COMUNICAZIONI A DISTANZA

Gli artt. 617-623 CP tutelano nello specifico l'integrità e la privacy delle comunicazioni a distanza e degli strumenti che servono per comunicare a distanza (in pratica le comunicazioni mediante PC, tablet, telefonate, servizio postale, email, chat, WhatsApp, SMS, Telegram, Messenger, ecc.). In sintesi vietano l'illecita captazione, interruzione, alterazione e divulgazione di comunicazioni a distanza.Es. Cassazione 7091/1988, 13793/1999, 12655/2001, 12698/2003, 4264/2005-2006, 28251/2009, 33499/2019.

Gli artt. 617-623 sono applicabili solo alle captazioni di comunicazioni a distanza (intercettazioni telefoniche) e tutelano solo gli strumenti che servono per comunicare a distanza. Per le intercettazioni ambientali si fa invece riferimento all'art. 615bis.

Da citare anche l'art. 617septies che vieta la pubblicazione di audio, foto e video con lo scopo di danneggiare la reputazione e l'immagine di una persona (questa norma è nata nel 2018 per contrastare il 'revenge porn').


Le comunicazioni fra macchine sono tutelate ex artt. 617-623?
Si. Es. PC o centraline che dialogano fra loro via internet per trasferire automaticamente dei dati senza presenza umana.

L'art. 617bis si applica anche all'installazione di microspie ambientali, microcamere e microregistratori?

Secondo la Cassazione no. L'intercettazione di una comunicazione a distanza si concretizza quando entrambi gli interlocutori sono ascoltabili (vedere sentenze sopra). Microspie ambientali, microcamere e microregistratori non hanno le caratteristiche tecniche per potersi inserire in un canale di comunicazione fra persone distanti. In questi casi si fa riferimento all'art. 615bis.

L'art. 617bis si applica anche all'uso di un jammer (inibitore di telecomunicazioni) in casa propria per difendersi dal rischio di eventuali intercettazioni con microspie GSM, microcamere 4G, microcamere WiFi, microfoni WiFi, router nascosti e simili?
Secondo la Cassazione no, naturalmente a patto di non bloccare anche le telecomunicazioni dei vicini e/o in aree pubbliche adiacenti. Sentenza 39279/2018.

Fonti e approfondimenti:

Studio legale Brocardi: art. 617. Vedi...
Il nuovo articolo 617septies e i suoi limiti (Diritto.it). Vedi... 

 

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In Italia la stragrande maggioranza delle indagini private riguardano l'infedeltà di coppia e questioni conseguenti. Seguono le indagini in ambito aziendale.
  


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