PEDINAMENTI E CONTROLLI VIDEO IN LUOGHI PUBBLICI

Generalmente in Italia pedinare qualcuno in luogo pubblico o aperto al pubblico non è reato.

Il reato può sorgere se il pedinamento viene svolto con un atteggiamento invasivo e insistente che interferisce indebitamente nella sfera di libertà della persona pedinata arrecandogli ansia, paura e fastidio (rif. reato di molestie art. 660 CP). Es. sentenze 7393/2000, 5855/2001, 43439/2010, 18117/2014, 11198/2020. In casi gravi e reiterati potrebbe concretizzarsi il reato di stalking (art. 612bis CP). Normalmente il solo fatto che una persona si sia accorta di essere pedinata non è sufficiente a concretizzare l'ipotesi di molestie. Infine se una persona a distanza di tempo viene a conoscenza di essere stata pedinata e ciò le crea ex post uno stato d’ansia, non può sporgere denuncia per molestie.


Prime regole: discrezione e riservatezza.


E per i controlli con localizzatori GPS?

Vale sostanzialmente quanto già detto sopra. Seguendo una tendenza generale consolidata, la Cassazione ha sentenziato numerose volte che l'uso nascosto di un localizzatore GPS non è considerato un'intercettazione ma 'una modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento' (es. Cassazione 16130/2002, 3017/2007, 9667/2009, 9416/2010, 9667/2010, 40611/2012, 21644/2013, 23172/2019 e altre).

Restando nell'alveo delle piccole indagini private, moltissimi controlli con localizzatori GPS nascosti avvengono in ambito familiare ai primi sospetti di droga, tradimenti, vizio del gioco, baby gang, circonvenzioni, doppie vite, attività illecite, spese anomale, guadagni anomali, frequentazioni a rischio. Quindi controlli con scopi legittimi perchè avvengono per tutelare o difendere se stessi, il patrimonio, la famiglia o terzi. Di solito i controlli di questo tipo non hanno conseguenze legali. Ma anche in ambito familiare bisogna ovviamente agire con discrezione e riservatezza.

La situazione cambia se il soggetto controllato può dimostrare di aver subito delle molestie ex art. 660 CP. Cioè può dimostrare che il controllo è stato invasivo, insistente e ha interferito indebitamente nella sua sfera di libertà arrecandogli ansia, paura e fastidio. Dalle cronache giudiziarie emerge che spesso sono controlli svolti nell'ambito di rapporti interpersonali già compromessi (spasimanti respinti, ex coniugi, ex fidanzati, ex amanti, separazioni in corso) e sono controlli con scopi illegittimi come infastidire, impaurire, curiosare, diffamare, aggredire, perseguitare, danneggiare, fare pressioni psicologiche.

Dal punto di vista del GDPR (privacy dei dati personali) i dati delle tracciature GPS sono considerati 'trattamento di dati personali' per aziende, professionisti ed enti. In particolare le aziende che controllano i loro veicoli aziendali devono rispettare l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e le direttive del Garante della Privacy per il tracking GPS aziendale. I privati cittadini sono invece esonerati dal GDPR. Ma ovviamente anche i privati cittadini non devono divulgare pubblicamente i dati delle tracciature GPS e i risultati dei controlli.



Localizzatore GPS tipo pedinatore magnetico investigativo posizionato sotto veicolo. Una tecnologia semplice da usare e molto efficace.


E' ammesso nascondere temporaneamente una microcamera in luogo pubblico e allontanarsi?

In alcune circostanze l'appostamento è pressochè impossibile perchè espone al forte rischio di essere notati. Per ovviare si ricorre ai video-appostamenti elettronici, cioè a microcamere nascoste provvisoriamente in ambienti pubblici (dentro autoveicoli parcheggiati, in cespugli, arredo urbano, alberi, pali della luce, ecc.). In linea generale i video-appostamenti elettronici in luogo pubblico non concretizzano ipotesi di reato. Ovviamente a patto che le videoriprese non vengano divulgate pubblicamente e non vengano usate per perseguire scopi illeciti. Le inquadrature non devono sconfinare su aree considerate privata dimora (approfondimenti...).

Tuttavia il fatto di essersi allontanati dopo il posizionamento della microcamera potrebbe far sorgere l'ipotesi di mancato rispetto delle regole del Garante della Privacy per la videosorveglianza. Parliamo soprattutto del notissimo obbligo di segnalare con appositi cartelli che l'area è sottoposta a videosorveglianza. Ma la Cassazione ha statuito che: "In questi casi è irrilevante che non siano state rispettate le istruzioni del Garante della Privacy, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale..." (es. sentenze 22093/2015, 42022/2019). Significa che non si rischiano contestazioni se la microcamera viene nascosta provvisoriamente in luogo pubblico per videoriprendere attività connesse ad illeciti con rilevanza penale in presenza di fondati motivi. Es. danneggiamenti, avvelenamenti di animali, lettere minatorie, furti, rilascio di sostanze tossiche, ecc. già avvenuti recentemente e fondati motivi per ritenere che possano ripetersi a breve. Mentre il generico scopo di prevenzione degli illeciti, o l'assenza di una rilevanza penale (es. una microcamera nascosta per riprendere un coniuge che entra nell'auto dell'amante), rientrano nelle regole del Garante della Privacy per la videosorveglianza.


Video-appostamento elettronico in parco pubblico con diretta video live su reti 4G.


E' ammesso fotografare o videoriprendere occasionalmente una persona di nascosto in luogo pubblico, se si è fisicamente presenti sul posto e se si riprende ciò si può anche vedere con i propri occhi?

Anche queste riprese in luogo pubblico in linea generale non concretizzano nessuna ipotesi di reato, purchè siano occasionali o comunque contenute. Ovviamente a patto di non molestare la persona ripresa e a patto che il materiale video non venga divulgato pubblicamente o usato per perseguire scopi illeciti. Le videoriprese devono contenere solo fatti e persone strettamente connessi allo scopo dei controlli. Il resto deve essere scartato o oscurato. In pratica esagerare con foto e video potrebbe mettere in evidenza dei controlli troppo ampi, prolungati e invasivi, quindi il mancato rispetto della terza regola generale delle indagini private: la proporzionalità e la continenza dei controlli (approfondimenti...).

Le inquadrature non devono sconfinare su aree considerate privata dimora (approfondimenti...). Ad es. essere presenti sul posto e scattare una foto di nascosto a qualcuno che si trova in un giardino privato facilmente visibile da luogo pubblico è generalmente ammesso. Mentre scattare una foto di nascosto a qualcuno che si trova in un giardino privato infilandosi in una siepe o altro ostacolo che impedisce la visibilità da luogo pubblico non è una buona idea. Allo stesso modo non è ammesso scattare una foto di nascosto con un teleobiettivo ad una persona che si trova in un giardino visibile da luogo pubblico solo salendo su un ponte distante 100 o 200 metri. Questo perchè, secondo la Cassazione, le riprese nascoste in luogo pubblico 'non devono essere fatte con accorgimenti tecnici atti a superare le naturali capacità dei sensi'.


Videoripresa in ambiente pubblico. La persona è presente sul posto e riprende ciò che vede con i suoi occhi.


E' ammesso controllare di nascosto la spazzatura di una famiglia o di un'azienda in luogo pubblico?

La spazzatura può contenere informazioni utili a svelare secondi lavori, attività illecite, aspetti fiscali, tenori di vita, rapporti bancari, tipologie di spese, attività in nero, medicinali, ecc. Quindi non è raro che vengano svolti anche controlli del genere. Tuttavia, proprio per il suo elevato potenziale informativo, l'ispezione della spazzatura è consentita solo alle Forze dell'Ordine con autorizzazione del GIP anche se viene gettata in luogo pubblico (approfondimenti...).


Vedi anche regole generali indagini private


Fonti e approfondimenti:
Tribunale di Trieste: nascondere un GPS per incutere ansia, disturbo, paura e atti persecutori è reato. Vedi...
Tribunale di Treviso: nascondere un GPS nell'auto della moglie non è reato (assoluzione). Vedi...
Tribunale di Reggio Emilia: nascondere un GPS nell'auto della moglie non è reato (assoluzione). Vedi...
Legge per Tutti: installare un GPS di nascosto non è reato. Vedi...
Tribunale di Brescia: l'accusa di stalking mediante GPS deve essere provata (assoluzione). Vedi...
Legge per Tutti: il pedinamento non è reato. Vedi...
Diritto.it: approfondimenti sul pedinamento elettronico. Vedi...
Legge per Tutti: vademecum sui pedinamenti. Vedi...
Legge per Tutti: usare un GPS non è reato e non richiede autorizzazioni. Vedi...
Legge per Tutti: filmare persone in luogo pubblico non è reato salvo causare molestia. Vedi...
Tribunale di Lecce: l'accusa di stalking mediante GPS deve essere provata (assoluzione). Vedi...
Studio legale Chiuchini: approfondimenti sulle videoriprese in ambienti pubblici. Vedi...
Studio Studio legale Brocardi: risposte a dubbi su foto e videoriprese in ambienti pubblici. Vedi...





Appostamento elettronico







I PRIVATI CITTADINI POSSONO INDAGARE IN PROPRIO?

Secondo la Cassazione i privati cittadini che svolgono occasionalmente e nel loro esclusivo interesse delle indagine fai da te su questioni che li riguardano personalmente, non commettono reato di esercizio abusivo della professione di investigatore privato art. 348 CP.

Con la sentenza 48264/2014 la Cassazione ha chiarito: "la licenza di investigatore privato è necessaria per chi svolge indagini sistematicamente, per conto terzi e in forma professionale dietro pagamento di un compenso". Neppure una di queste condizioni si verifica facendo indagini e controlli in proprio. Naturalmente anche i privati cittadini sono tenuti alla discrezione, alla riservatezza e al rispetto delle tre regole generali delle indagini private (approfondimenti...).


Fonti e approfondimenti:

Legge per Tutti: anche i privati cittadini possono indagare questioni loro personali. Vedi...
Studio legale Cataldi: la sentenza 48264/2014. Vedi...
Avv.to Renato D'Isa sulla sentenza 48264/2014 e sulle indagini in proprio. Vedi...




Discrezione e riservatezza!







REGISTRARE DI NASCOSTO

I privati cittadini possono registrare o videoregistrare occasionalmente di nascosto delle telefonate o delle conversazioni alle quali prendono parte per raccogliere delle prove nel loro esclusivo interesse su questioni che li rigurdano personalmente?

In Italia è generalmente ammesso quando una registrazione nascosta serve a far valere o difendere un diritto. Ovviamente a patto che la registrazione non venga divulgata pubblicamente. Queste registrazioni infatti non sono considerate intercettazioni, perchè un'intercettazione si verifica quando tutte le persone che prendono parte ad una telefonata o ad una conversazione faccia a faccia sono ignare di essere captate (rif. artt. 266-271 CPP). Secondo la Cassazione: 'Quando la finalità della captazione nascosta è far valere o difendere un diritto è lecita, perchè chi prende parte ad una conversazione accetta consapevolmente l’eventualità che il suo interlocutore possa captare il contenuto della stessa' (es. sentenze 18908/2011, 24288/2016, 5241/2016). Sono state ammesse in giudizio anche registrazioni nascoste effettuate dai diretti interessati nel loro luogo di lavoro (es. Cassazione 11322/2018 e sentenza 2020 Tribunale del Lavoro di Nola rif. FCA Pomigliano).

Da tenere presente che le registrazioni nascoste di conversazioni faccia a faccia andrebbero fatte in luogo pubblico o aperto al pubblico. O al limite nella privata dimora, nell'autoveicolo o nell'ufficio privato di chi effettua la captazione nascosta. Di principio generale non sarebbe ammesso registrare di nascosto nella privata dimora, nell'autoveicolo o nell'ufficio privato della persona ignara di essere registrata (approfondimenti...). Ma, nel caso di privati cittadini, ci sono state eccezioni che hanno tenuto conto di finalità e circostanze (es. Cassazione 46158/2019 e sentenza 9/2020 Tribunale di Nola).

Da segnalare infine che, se la registrazione nascosta deve essere prodotta in giudizio, è opportuno che almeno una delle persone presenti nella captazione sia parte in causa nel processo (l'accusante, l'accusato o entrambi). Es. un dialogo registrato di nascosto dall'accusante mentre parla con l'accusato di solito viene ammesso. Mentre un dialogo registrato di nascosto da un amico dell'accusante mentre parla con una terza persona che pare essere informata sui fatti potrebbe non essere ammesso.


Microfono wireless per registrazioni nascoste con cellulare Android.


Vedi anche regole generali indagini private


Fonti e approfondimenti:
 Studio legale Rando Gurrieri: le registrazioni nascoste dei privati cittadini. Vedi...

 Legge per Tutti: vademecum per registrare conversazioni di nascosto. Vedi...
 Legge per Tutti: registrare le proprie telefonate di nascosto non è reato. Vedi...
 Legge per Tutti: registrare di nascosto sul luogo di lavoro non è reato. Vedi...




Borsa per captazioni nascoste audio/video







SCOPRIRE I RESPONSABILI DI ATTI VANDALICI

I privati cittadini possono posizionare delle microcamere nascoste in luogo pubblico per identificare i responsabili di atti vandalici su beni di loro proprietà?

Generalmente un privato cittadino che nasconde una microcamera in luogo pubblico per identificare il vandalo di turno non commette reato. Es. Cassazione 5591/2006, 22093/2015, 39293/2018, 30191/2021. Le riprese nascoste per atti vandalici devono rispettare dei requisiti generali: in pratica devono durare per il tempo strettamente necessario, devono avere l'unico scopo di individuare i responsabili degli illeciti per generare documentazione probatoria, devono essere limitate alle aree pubbliche interessate (non bisogna riprendere aree considerate private dimore altrui), non devono essere usate per perseguire scopi illeciti e non devono essere divulgate pubblicamente. I parcheggi condominiali di solito sono considerati aree pubbliche (es. Cassazione 53438/2017). Dal 2017 solo i danneggiamenti in luogo pubblico sono reati (art. 635 CP).

La Cassazione, nell'emettere le sentenze sopra, si è scontrata con il fatto che le videoriprese nascoste non avevano rispettato le regole del Garante della Privacy sulla videosorveglianza. Parliamo soprattutto del notissimo obbligo di segnalare con appositi cartelli che l'area è sottoposta a videosorveglianza (un obbligo che si applica anche ai privati cittadini). Ma la Cassazione ha statuito che: "In questi casi è irrilevante che non siano state rispettate le istruzioni del Garante della Privacy, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale..." (sentenza 22093/2015). Quindi, per essere in regola, bisogna essere già stati vittime di atti vandalici in tempi recenti e bisogna avere fondati motivi per ritenere che ulteriori atti vandalici possano ripetersi a breve. Mentre il generico scopo di prevenzione degli illeciti rientra nelle regole del Garante della Privacy per la videosorveglianza.


Vedi anche regole generali indagini private



Abitazione vandalizzata


Fonti e approfondimenti:
Atti vandalici e danneggiamenti: filmare di nascosto il resposabile di atti vandalici non è reato (La Legge per Tutti). Vedi...
Atti vandalici e danneggiamenti: quando sono penalmente rilevanti? (La Legge per Tutti). Vedi...

Studio legale AltaLex: la videoripresa privata come prova atipica (regime probatorio dei controlli video). Vedi...

Studio legale Canestrini: legittimità e ammissibilità in giudizio delle videoriprese private. Vedi...
Legge per Tutti: cosa succede a seguito di una denuncia per vandalismo? Vedi...




Videocontrollo nascosto da veicolo parcheggiato







SCOPRIRE I RESPONSABILI DI ILLECITI IN AZIENDA

Le aziende possono posizionare delle microcamere nascoste all'interno della loro struttura aziendale per identificare i responsabili di reati?

Sono i c.d. 'controlli difensivi aziendali'  (furti, danneggiamenti dolosi, sabotaggi, gravi violazioni sulla sicurezza). In questi casi le aziende possono ignorare le regole del Garante della Privacy sulla videosorveglianza nei luoghi di lavoro e l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (es. Cassazione 3590/2011, 2890/2015, 3255/2020, 4367/2018, 22972/2018, 13266/2018 e altre). Recentemente anche la Corte Europea di Strasburgo si è espressa a favore delle microcamere nascoste in azienda per controlli difensivi (approfondimenti...).

Naturalmente devono esserci evidenze, o comunque ragionevoli sospetti, che in tempi recenti taluni lavoratori abbiano commesso degli illeciti con rilevanza penale a danno del patrimonio aziendale. E bisogna avere fondati motivi per ritenere che gli illeciti possano ripetersi a breve. Sono quindi esclusi i videocontrolli nascosti su scorrettezze soggette solo a sanzioni disciplinari e i controlli nascosti sulla produttività dei dipendenti, che sono vietati dallo Statuto dei Lavoratori. Ed è escluso il generico scopo di prevenzione degli illeciti, che rientra nelle regole del Garante della Privacy per la videosorveglianza nei luoghi di lavoro e nell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Nei controlli difensivi aziendali è sempre importante richiedere il parere di un legale di fiducia.

Le riprese nascoste per controlli difensivi aziendali devono rispettare dei requisiti generali: in pratica devono durare per il tempo strettamente necessario, devono avere l'unico scopo di individuare i responsabili degli illeciti per generare documentazione probatoria, devono essere limitate alle aree interessate, non devono essere usate per perseguire scopi illeciti e non devono essere divulgate pubblicamente (neppure al personale interno). Infine non bisogna riprendere atti di vita privata dei lavoratori (es. i bagni) ed è opportuno che le riprese siano prive di audio. Le riprese nascoste in uffici privati e retrobottega (soprattutto se corredate di audio) devono essere valutate con maggiore attenzione perchè questi luoghi potrebbero essere assimilati ad una privata dimora ex art. 615bis (approfondimenti...).


Videocontrollo furti gasolio con microcamera sotto TIR


I principi generali visti sopra valgono anche per controlli nascosti sui lavoratori fuori dall'orario di lavoro?

Questi controlli sono più delicati.
Es. false malattie, abusi legge 104, divieto di concorrenza, abusi di permessi, secondo lavoro, preassunzioni, ecc. Si tratta di controlli che invadono inevitabilmente e talvolta massicciamente la sfera privata del lavoratore mettendo a nudo frequentazioni, abitudini, questioni familiari, problemi di salute e altro. In pratica sono controlli fortemente condizionati dall'equilibrio fra i principi scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza nella vita privata del lavoratore. Per approfondire vedere ad es. questo documento dello studio legale MBO e questo provvedimento del Garante della Privacy.
Da segnalare che il Garante Privacy, con provvedimento n. 290 del 6 luglio 2023, ha chiarito che il lavoratore ha diritto ad avere accesso alla relazione di un'agenzia investigativa incaricata dall'azienda di raccogliere informazioni sul suo conto.


Dipendente 'in malattia'


Si possono controllare di nascosto colf, badanti e baby sitter nel caso di fondati sospetti di furti o maltrattamenti?

Anche questi controlli sono più delicati perchè non entrano in gioco solo le regole sulla videosorveglianza e l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (che, come visto sopra, generalmente non sono un ostacolo per documentare degli illeciti con rilevanza penale), ma anche il fatto che colf, badanti e baby sitter lavorano in private dimore, cioè in luoghi soggetti alle tutele dell'art. 615bis (approfondimenti...). Il fatto che non sia casa loro non ha importanza. In questi casi sarebbe opportuno andare dai Carabinieri, che faranno eventuale richiesta al GIP per intercettazioni in privata dimora se ci sono fondati sospetti di reati con pena massima superiore a 5 anni (es. maltrattamenti art. 572 CP).


Vedi anche regole generali indagini private


Fonti e approfondimenti:
Giurisprudenza penale: approfondimenti sentenza 2890/2015. Vedi...
Legge per Tutti: suggerimenti per controllare colf, badanti e baby sitter.
Vedi...
Legge per Tutti: approfondimenti sentenza 3255/2020 (microcamere nascoste in azienda). Vedi...
Studio legale MB.O. I controlli sui dipendenti fuori dall'azienda e fuori dall'orario di lavoro.
Vedi...

Studio legale Agostini: approfondimenti sulle tipologie di controlli difensivi aziendali.
Vedi...




Furti in cassa. Qualità tecnologica e corretta installazione sono fondamentali.







CONTROLLARE I CELLULARI DEI FIGLI MINORI

I genitori possono controllare il cellulare dei loro figli minori se notano dei comportamenti anomali?

Sono i c.d. 'controlli parentali'. In pratica sospetti di hate speech, sexting, droga, furti, bullismo, cyber-bullismo, baby-gang, maltrattamenti, ecc. Secondo il tribunale di Caltanissetta (sentenza 08/10/2019): "se il genitore non controlla il cellulare del figlio può essere ritenuto responsabile degli illeciti commessi dal minore..." . Secondo il tribunale di Parma (sentenza 698/2020): "I contenuti di PC e smartphone devono essere monitorati da entrambi i genitori per preservare la loro educazione evitando di esporli a contenuti poco adatti alla loro età...". Secondo la Cassazione (sentenza 41192/2014): "il dovere di vigilanza dei genitori sui figli va valutato caso per caso, perchè non è giustificabile qualsiasi intromissione nella sfera del minore ma solo l'intromissione necessaria" .

Fonti e approfondimenti:
Agenda Digitale: l'equilibrio fra la privacy del minore e il dovere di controllo del minore. Vedi...
Legge per Tutti: spiare il cellulare di un figlio minore quando si notano comportamenti anomali non è reato. Vedi...
Legge per Tutti: cosa rischia un genitore che non controlla il cellulare del figlio? Vedi...
Legge per tutti: controlli parentali (quando possono diventare reato). Vedi...
Studio legale Cataldi: sentenza 698/2020 Tribunale di Parma.
Vedi...



Estrazione UFED dati cellulare







ACQUISIRE INFORMAZIONI PRESSO I PUBBLICI REGISTRI

Esistono tante informazioni liberamente accessibili a chiunque ne faccia richiesta.

Visure catastali e ipocatastali, planimetrie catastali, mappe catastali, estratti di mappa, rendite catastali, perizie immobiliari, visure camerali CCIAA, visure protesti, elenchi soci e cariche aziendali, visure partecipazioni, visure statuti, visure targhe automobilistiche, certificati di residenza, certificati diritti civili, elenchi di proprietà immobiliari e di veicoli intestati a una singola persona, registrazioni marchi e brevetti, ecc. Ottenere queste e altre informazioni è liberamente ammesso. Nulla viene notificato alla persona o all'azienda interessata.


Link utili per semplici e rapide verifiche online.








FAR CREDERE DI ESSERE ALTRA PERSONA

Far credere di essere un'altra persona è una strategia antica per ottenere vantaggi o informazioni.

Ma in alcuni casi potrebbe violare l'art. 494 CP (sostituzione di persona).

Fonti e approfondimenti:
Studio Brocardi sull'art. 494 CP (vedi...).










Regole generali indagini private

I tre requisiti generali delle indagini private che normalmente tracciano il confine della'violazione della privacy', cioè il confine fra due diritti opposti: il diritto ad indagare e il diritto alla privacy delle persone indagate.
  1) SCOPO E NECESSARIETA'
Il primo requisito delle indagini private è lo scopo lecito. Generalmente è considerato lecito qualsiasi scopo d'indagine connesso alla necessità di far valere o difendere un diritto legalmente riconosciuto. In termini pratici sono spesso necessità connesse alla tutela di salute, reputazione, lavoro, patrimonio, proprietà private, minori, famiglia, incolumità fisiche, risarcimenti danni, diritti di difesa in sede giudiziaria. Queste necessità devono essere inderogabili (cioè inevitabili e urgenti) e devono essere soddisfacibili solo facendo dei controlli in forma nascosta (cioè devono essere casi in cui non ci sono alternative all'agire in modo nascosto perchè se la persona indagata venisse preavvisata prenderebbe dei provvedimenti che renderebbero inutili i controlli).
  2) ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
Il secondo requisito delle indagini private è che le informazioni devono essere acquisite senza commettere dei reati. Ad esempio si commettono dei reati quando si acquisiscono informazioni violando la privacy nelle private dimore (approfondimenti...), violando la privacy delle comunicazioni a distanza (approfondimenti...), molestando (approfondimenti...), corrompendo, minacciando, estorcendo, truffando, violando le password, rubando, facendo credere di essere un'altra persona (approfondimenti...), violando un domicilio.
Le informazioni ottenute commettendo dei reati di norma generano delle prove non valide, quindi prove non utilizzabili in tribunale. Se tali prove vengono esibite in tribunale è probabile che non vengano prese in considerazione, anche se lo scopo dell'indagine è lecito e anche se si tratta di prove schiaccianti. E se la controparte viene a conoscenza di tali prove c'è il rischio che presenti una querela (es. Cassazione 35681/2014). A volte sono considerate non valide anche le prove non indispensabili o non pertinenti allo scopo dell'indagine (vedere terzo requisito sotto). In ogni caso è importante che l'eventuale esibizione delle prove in Tribunale venga gestita tramite un legale di fiducia.

  3) PROPORZIONALITA' E CONTINENZA
Il terzo requisito delle indagini private è che i controlli devono essere proporzionati allo scopo dell'indagine. In pratica i controlli non devono essere troppo ampi, prolungati e invasivi considerando lo scopo dell'indagine. Bisogna quindi mantenere una continenza nella sfera privata delle persone controllate, cioè bisogna acquisire solo informazioni indispensabili e pertinenti allo scopo dell'indagine nel più breve tempo possibile.
Le informazioni eccessive (non indispensabili o non pertinenti considerato lo scopo dell'indagine) potrebbero costituire una violazione della privacy delle persone controllate, quindi devono essere distrutte o oscurate. In ogni caso devono restare segrete. Esempio: ipotizziamo dei controlli per un sospetto di doppio lavoro di un dipendente presso un'azienda concorrente. Ma durante i controlli si scopre che il dipendente ha particolari abitudini sessuali. La sessualità del dipendente non c'entra nulla con lo scopo dell'indagine: se un'informazione del genere viene divulgata pubblicamente si genera una violazione della privacy del dipendente che può causargli un danno ingiusto da risarcire.

Privacy dei dati personali (GDPR).

Questo punto riguarda quasi esclusivamente aziende, professionisti ed enti ed è relativo al GDPR europeo (decreti 196/2003 in gran parte abrogato e 101/2018). In sintesi il GDPR impone limitazioni, adempimenti e obblighi per aziende, professionisti ed enti che acquisiscono i dati personali dei cittadini europei. In particolare il GDPR impone che i dati personali dei cittadini non vengano indebitamente alterati, ceduti o resi pubblici causando un danno ingiusto di qualsiasi tipo alle persone interessate.
Per il GDPR sono dati personali qualsiasi informazione riguardante una persona identificata o identificabile: dati anagrafici, reddituali, lavorativi, bancari, sanitari, appartenenza sindacale, religione, convinzioni politiche e filosofiche, orientamento e abitudini sessuali, stato di salute, preferenze e capacità di spesa, spostamenti GPS, abitudini di frequentazione, foto, video e registrazioni audio di persone identificabili, amicizie, relazioni, navigazioni in internet, ecc.
E' noto che il GDPR impone ad aziende, professionisti ed enti l'obbligo di richiedere ai cittadini il consenso all'acquisizione e al trattamento di dati personali che li riguardano (è il famoso 'consenso informato' che tutti firmiamo ovunque). Inoltre i cittadini hanno il diritto di imporre delle limitazioni al trattamento dei loro dati personali, oppure hanno il diritto di richiederne la totale cancellazione (diritto all'oblio). Tuttavia quando aziende, professionisti ed enti acquisiscono o trattano dati personali per scopi di indagine ci sono ovviamente delle deroghe, sia per l'obbligo di informativa preventiva all'interessato sia per l'acquisizione del consenso scritto dell'interessato.

Gli adempimenti e i divieti del GDPR riguardano essenzialmente aziende, professionisti ed enti. L'unico obbligo generale che riguarda anche i privati cittadini è di non divulgare pubblicamente informazioni e dati personali altrui.

Una prova può essere disconosciuta in giudizio?
Si ma la controparte deve dimostrare che è una prova non pertinente, falsa o alterata perchè il disconoscimento di una prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (artt. 167 183 CPP). E' importante che l'eventuale disconoscimento di una prova in giudizio venga affidato al proprio legale di fiducia.

Fonti e approfondimenti:
Legge per Tutti: valenza processuale delle prove. Vedi...
Studio legale Cataldi: le prove illecitamente acquisite non sono valide (sentenza 35681/2014). Vedi...
Casi di disconoscimento delle prove fotografiche (La Legge per Tutti). Vedi...




Pedinamento a vista







Leggi che tutelano la privacy in precise situazioni





TUTELA DELLA PRIVACY NELLE PRIVATE DIMORE

L'art. 615bis CP è il principale riferimento presente nel Codice Penale quando si tratta di violazioni della privacy. Ma tutela solo la privacy delle persone che si trovano nelle private dimore. In pratica l'art. 615bis vieta la captazione nascosta degli atti di vita privata che le persone svolgono all'interno delle private dimore e vieta la divulgazione di tali captazioni.

L'art. 615bis è applicabile solo alle captazioni di comunicazioni fra persone fisicamente presenti nello stesso luogo
(dette genericamente 'intercettazioni ambientali'). Non è applicabile alle captazioni di comunicazioni a distanza (dette genericamente 'intercettazioni telefoniche'): in questi casi si applicano gli artt. 617-623.

Cosa sono le private dimore ex art. 615bis?
Con la sentenza 31345/2017 la Cassazione ha chiarito: "Sono privata dimora i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali le persone svolgono non occasionalmente atti di vita privata e che non sono aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza autorizzazione o esplicito consenso". La tutela della privacy offerta dall'art. 615bis CP si estende quindi anche a luoghi adibiti a funzioni di per sé estranee rispetto a quelle tipicamente connesse al concetto di abitazione, purché connotati dal vincolo di abitualità (rif. alla precisazione 'non occasionalmente' della Cassazione).
Esempi di luoghi che sono già stati considerati privata dimora dalla Cassazione: interni di garage chiusi, cantine, camper, roulotte, cuccette di camion, giardini e verande protetti per impedire la visibilità da luogo pubblico, canoniche delle chiese, spogliatoi, bagni, camere di albergo, retrobottega, uffici privati, sedi di partito, ambulatori medici e altri luoghi soggetti a 'ius excludendi', cioè ambienti dove si può entrare solo con autorizzazione o esplicito consenso del titolare del luogo.
Esempi di luoghi che non sono stati considerati privata dimora dalla Cassazione: stanze di ospedali e RSA, celle delle carceri, camerate delle caserme, parcheggi condominiali, aree liberamente accessibili di bar, hotel, banche, aziende, negozi, strutture sportive e altri luoghi dove il pubblico e/o il personale interno possono liberamente entrare senza dover richiedere autorizzazioni o espliciti consensi. Nel caso di videoriprese da luogo pubblico la Cassazione non ha considerato privata dimora quei luoghi che, pur essendo private dimore, possono essere visti facilmente da luogo pubblico senza particolari accorgimenti tecnici (es. verande trasparenti, garage aperti, giardini e terrazze non protetti per impedire la visibilità da luogo pubblico). Approfondimenti...
Da segnalare anche gli artt. 615ter/quater, che vietano l'accesso abusivo a sistemi informatici protetti (PC, cellulari, tablet, reti, router, server, ecc.). Gli strumenti informatici sono quindi una privata dimora virtuale, ma solo se protetti da password. Ad es. prendere in mano di nascosto il cellulare
non protetto da password del coniuge per dare un'occhiata ai messaggi non concretizza nessuna ipotesi di reato, nè a livello dell'art. 615bis nè a livello degli artt. 617-623 che vedremo nel successivo capitolo (rif. Tribunale di Roma 6432/2016).

Cosa sono gli atti di vita privata ex art. 615bis?
Gli atti di vita privata sono le attività che le persone svolgono nelle private dimore, cioè in ambienti non pubblici, non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza autorizzazione o esplicito consenso. Possono essere private dimore non solo gli ambienti domestici ma anche gli ambienti destinati ad attività lavorativa o professionale che non sono liberamente accessibili a terzi. In pratica sono atti di vita privata (detti anche 'manifestazioni della vita privata') il riposo, lo svago, le conversazioni sia private che professionali, la vita familiare, la vita sessuale, la cura della persona, l'alimentazione, le attività genitoriali e tutte quelle attività connesse alla cultura, allo studio, alla religione, al tempo libero, all'arte e alla professione che le persone svolgono abitualmente in luoghi al riparo da terzi non autorizzati ad accedere.


Reception hotel, banche, aziende, ecc: sono luoghi di libero accesso: riprendere occasionalmente qualcuno è generalmente ammesso.


Ristorante, bar, pub, mensa: sono luoghi di libero accesso: riprendere occasionalmente qualcuno è generalmente ammesso.


Riprendere occasionalmente qualcuno in aree private (facilmente visibili da luogo pubblico senza particolari accorgimenti tecnici) è generalmente ammesso.


Riprendere occasionalmente qualcuno che si trova all'interno di un veicolo su pubblica via è generalmente ammesso.


Riprendere occasionalmente qualcuno in un parcheggio condominiale è generalmente ammesso.


Nascondere una microspia all'interno di un veicolo per captare conversazioni è violazione della privacy in privata dimora ex art. 615bis?
Questo dubbio nasce forse dalle tante fonti online che riportano che l'abitacolo di un autoveicolo non è considerato privata dimora, trasmettendo il messaggio che è ammesso nascondere una microspia dentro un veicolo per captare delle conversazioni. In effetti fino a qualche anno fa era così. La Cassazione ha infatti statuito molte volte che l'abitacolo di un autoveicolo non era una privata dimora ex art. 615bis. Quindi, se venivano rinvenute delle microspie all'interno di autoveicoli, l'art. 615bis veniva escluso (salvo camper, roulotte o cuccette di camion se erano usati come privata dimora). Ma escludendo l'art. 615bis, nel Codice Penale non restava nessun altro articolo che consentisse di perseguire una violazione della privacy mediante intercettazione ambientale abusiva (es. sentenze 10095/2001, 12042/2008, 4926/2009, 28251/2009, 45512/2014).
Ma dopo i chiarimenti introdotti dalla sentenza 31345/2017 (vedere sopra) sembra essere iniziata un'inversione di marcia. Ad es. nelle sentenze 33499/2019 della Cassazione (punto 2.2 motivazioni), del Tribunale di Napoli sez. II 2885/2017 e del Tribunale di Catania sez. III 466/2018 l'autoveicolo è stato considerato privata dimora ex art. 615bis.
Da precisare che tutto ciò è riferito a microspie nascoste all'interno di un veicolo per captare conversazioni. Non è riferito a pedinamenti con localizzatori GPS privi di microfono nè a controlli video o fotografici di persone si trovano all'interno di un veicolo e che vengono riprese dall'esterno (vedere approfondimenti nell'apposito capitolo...).

Se una microspia nascosta in una privata dimora non ha funzionato resta comunque la violazione della privacy ex art. 615bis?
Secondo la Cassazione la violazione della privacy ex art. 615bis si verifica anche 'nell'ipotesi tentata' (sentenza 4669/2018). Non ha importanza che la microspia non abbia effettivamente prodotto risultati perchè era guasta, scarica, di bassa qualità o posizionata in modo sbagliato.

Registrare o videoregistrare di nascosto chi si trova in casa propria è violazione della privacy in privata dimora ex art. 615bis?
Secondo la Cassazione registrare o videoregistrare di nascosto persone che si trovano in casa propria non è ammesso se nelle captazioni sono presenti solo persone ignare di essere captate (es. Cassazione 9235/2012 e 36109/2018). E' invece ammesso se nelle captazioni è presente anche il/la titolare della privata dimora che ha fatto le captazioni nascoste, assieme alle altre persone ignare di essere captate (es. Cassazione 22221/2017 e 27160/2018). In questo secondo caso l'ipotesi di violazione della privacy ex art. 615bis potrebbe resistere solo se chi è stato registrato o videoregistrato di nascosto può dimostrare che le captazioni sono state indebitamente divulgate a terzi (seconda parte art. 615bis).
La distinzione fra presenza e assenza sul posto di chi effettua la captazione nascosta è stata vista anche nel capitolo dedicato alle registrazioni nascoste e discende dagli artt. 266-271 CPP, che considerano intercettazioni le captazioni che avvengono quando tutte le persone che prendono parte a conversazioni, comunicazioni, riunioni, incontri, telefonate, atti di vita privata, ecc. sono ignare di essere captate. Se invece la persona che effettua la captazione nascosta è in casa sua ed è presente nella captazione, non si concretizza nessuna intercettazione abusiva.


Fonti e approfondimenti:
Legge per Tutti: le riprese di giardini e aree private facilmente visibili da luogo pubblico non sono un reato. Vedi...
Legge per Tutti: esempi di estensione della privata dimora. Vedi...
Legge per Tutti: raccolta di casi e sentenze sull'art. 615bis. Vedi...
Studio legale Brocardi: art. 615bis con casi e sentenze. Vedi...  
Approfondimenti Avv.to Pittau sulle estensioni della privata dimora. Vedi...  
Approfondimenti Avv.to Chiuchini. Vedi...



Microspia in auto scoperta con bonifica








TUTELA DELLA PRIVACY PER LE COMUNICAZIONI A DISTANZA

Gli artt. 617-623 CP tutelano nello specifico l'integrità e la privacy delle comunicazioni a distanza (in pratica le comunicazioni mediante PC, tablet, telefonate, servizio postale, email, chat, WhatsApp, SMS, Telegram, Messenger, ecc.). In sintesi vietano l'illecita captazione, interruzione, alterazione e divulgazione di comunicazioni a distanza. Es. Cassazione 7091/1988, 13793/1999, 12655/2001, 12698/2003, 4264/2005-2006, 28251/2009, 33499/2019.

Gli artt. 617-623 sono applicabili solo alle intercettazioni di comunicazioni a distanza (dette genericamente 'intercettazioni telefoniche') e tutelano solo gli strumenti che servono per comunicare a distanza. Non sono applicabili alle intercettazioni di comunicazioni fra persone fisicamente presenti nello stesso luogo (dette genericamente 'intercettazioni ambientali'): in questi casi si applica l'art. 615bis.

Da citare anche l'art. 617septies che vieta la pubblicazione di audio, foto e video con lo scopo di danneggiare la reputazione e l'immagine di una persona (questa norma è nata nel 2018 per contrastare il 'revenge porn').


Le comunicazioni fra macchine sono tutelate ex artt. 617-623?
Si. Es. PC o centraline che dialogano fra loro via internet per trasferire automaticamente dei dati senza presenza umana.

L'art. 617bis si applica anche all'installazione di microspie ambientali, microcamere e microregistratori?

Secondo la Cassazione no. L'intercettazione di una comunicazione a distanza si concretizza quando entrambi gli interlocutori sono ascoltabili (vedere sentenze sopra). Microspie ambientali, microcamere e microregistratori non hanno le caratteristiche tecniche per potersi inserire in un canale di comunicazione fra persone distanti. In questi casi si ipotizza l'intercettazione ambientale quindi si fa riferimento all'art. 615bis.

L'art. 617bis si applica anche all'uso di un jammer (inibitore di telecomunicazioni) in casa propria per difendersi dal rischio di eventuali intercettazioni con microspie GSM, microcamere 4G, microcamere WiFi, microfoni WiFi, router nascosti e simili?
Secondo la Cassazione no, naturalmente a patto di non bloccare anche le telecomunicazioni dei vicini! Sentenza 39279/2018.

Fonti e approfondimenti:
Studio legale Brocardi: art. 617. Vedi...
Il nuovo articolo 617septies e i suoi limiti (Diritto.it). Vedi... 

 

Microspia in ufficio scoperta con bonifica






Nella nostra nazione l'infedeltà di coppia è l'indagine privata più diffusa. Secondo 'The Richest' e 'Match.com'  l'Italia sarebbe la seconda nazione al mondo dove si tradisce di più, dopo la Thailandia.
  



Questa pagina è stata redatta in base alle informazioni offerte dalle fonti citate in ogni capitolo, che possono essere liberamente consultate e approfondite. Tutti i diritti riservati ai proprietari delle fonti. Si ringraziano in particolare il portale del Diritto La Legge per Tutti, lo studio legale Brocardi e lo studio legale Cataldi che hanno fornito i principali elementi trattati.

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