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Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?





Secondo il portale del Diritto La legge per tutti: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino".

Un'ulteriore conferma giunge dal noto studio legale Gobbi & Partners: 'Un investigatore privato può esercitare la professione entro gli stessi limiti che ha il normale cittadino'.

Così come un normale cittadino, anche un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo. Mentre può pedinare e appostarsi in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, accedere ad ambienti privati con il consenso del titolare del luogo.

Quindi quali sono le differenze giuridiche fra un investigatore privato e un normale cittadino?

L'investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, è autorizzato a svolgere delle indagini per conto di terzi dietro pagamento di un compenso.

Un'altra differenza giuridica è che l'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (General Data Protection Regulation) sul trattamento dei dati personali. Mentre il normale cittadino non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati personali altrui per uso personale ('household exclusion provision' art. 2 GDPR). A patto che non divulghi pubblicamente dati e informazioni (es. sui social).

Un'ulteriore differenza giuridica è che l'eventuale reato commesso da un investigatore privato potrebbe essere soggetto
alle aggravanti previste in alcuni articoli del Codice Penale (es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino. 

In Italia anche un normale cittadino può svolgere personalmente un'indagine privata e il fai da te investigativo è frequente. Tuttavia è importante sapere che un normale cittadino può svolgere solo un'indagine 'nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona'. Cioè può indagare solo su questioni private che lo riguardano direttamente e solo su una persona chiaramente individuabile. Sono i cosiddetti 'motivi e usi personali'. In pratica sono quasi sempre questioni familiari o confinate nella sfera personale. In questi casi non è necessaria la licenza del Prefetto perchè non sono indagini svolte in forma professionale, nè tantomeno per conto di terzi. A conferma c'è ad es. la
sentenza 48264/2014 della Cassazione, dove un marito ha pedinato la sua ex moglie per mesi. Ma è stato assolto con dall'accusa di esercizio abusivo della professione di investigatore privato (art. 348 C.P.) perchè il fatto non sussiste.

Un dubbio che a volte sorge quando si scopre di essere stati controllati di nascosto: è possibile denunciare un investigatore privato?


Il lavoro dell'investigatore privato è legale. Normalmente gli investigatori sanno bene entro quali limiti possono muoversi e non accettano incarichi che richiedono il superamento dei limiti legali. Non è possibile denunciare un investigatore privato che ha fatto dei controlli nascosti ammessi per raccogliere con discrezione le informazioni necessarie a perseguire uno scopo legittimo. E' possibile denunciare un investigatore privato solo se si ritiene che abbia infranto la legge.

Quali sono i controlli nascosti ammessi? Principalmente pedinamenti, appostamenti e osservazioni in luogo pubblico, verifiche in locali pubblici, accessi a pubblici registri, foto, registrazioni e videoregistrazioni nascoste in presenza di chi le effettua, controlli di autoveicoli con localizzatori GPS, richieste di informazioni a persone informate sui fatti. Tuttavia i controlli nascosti comportano spesso un'invasione nella sfera privata altrui. Ma come si bilanciano due diritti opposti come il diritto a indagare e il diritto alla privacy delle persone indagate?

I controlli nascosti devono rispettare quattro principi generali: scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza.

In sintesi i controlli nascosti devono essere strettamente necessari per perseguire uno scopo legittimo (es. far valere o difendere un diritto). Non sono ammessi scopi illegittimi, futili, superflui o non chiaramente individuabili. I controlli nascosti devono essere limitati all'acquisizione delle informazioni minime necessarie per lo scopo dell'indagine. Quindi devono essere controlli indispensabili, adeguati e proporzionati allo scopo da perseguire, seguendo il principio generale che l'invasività nella sfera privata altrui deve essere il più possibile contenuta. Terminiamo questa sintesi ricordando che le informazioni ottenute non devono essere rese pubbliche (es. nei social, negli ambienti di lavoro, ecc.) e che le indagini private non devono essere necessariamente finalizzate ad esibire le prove raccolte in tribunale (non è un obbligo ma una scelta).

Da notare che tutto quanto sopra vale sia per gli investigatori privati che per i normali cittadini. Tuttavia, come dichiarato anche dallo studio legale Gobbi & Partners in un'intervista a ForensicsNews, in Italia a volte si assiste al paradosso che i normali cittadini godono di più libertà d'azione rispetto agli investigatori privati.

Infine ci sono controlli nascosti non ammessi a prescindere, sia per i normali cittadini che per gli investigatori privati: ad es. all'interno di private dimore senza essere presenti sul posto, nei sistemi informatici (PC, server, reti, telefonini, tablet, database protetti dalla privacy, ecc.) e nelle comunicazioni a distanza (chat, posta, messaggi, telefonate, ecc.). Inoltre non è ammesso svolgere dei controlli con atteggiamenti chiaramente molesti, ostili, petulanti, invadenti, minacciosi, ossessivi o persecutori: questo può portare a conseguenze sanzionatorie che partono dalle molestie e possono arrivare allo stalking in casi gravi e reiterati. Altre possibili conseguenze riguardano le aziende e i professionisti e potrebbero essere ricondotte al GDPR (privacy europea del dati personali) o allo statuto dei lavoratori per alcuni controlli in azienda. Normalmente le prove raccolte commettendo dei reati non sono utilizzabili in tribunale.


Fonti e approfondimenti
Pubblicazioni dove studi legali offrono chiarimenti sulle indagini private e sui controlli nascosti.

- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: si può denunciare un investigatore privato? Vedi...
- Avv. Gobbi: gli investigatori privati e i normali cittadini hanno gli stessi poteri. Vedi...
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato?
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- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie? Vedi...
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo per controllare gli spostamenti è reato? Vedi...
- Studio legale Corsinovi: nascondere un localizzatore GPS con microfono in un autoveicolo è reato? (sentenza 3446/2024 Cassazione) Vedi...

- Avv. d'Isa:
il coniuge che pedina l'altro coniuge non commette reato di esercizio abusivo della professione di investigatore privato. Vedi...
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto se si è fisicamente presenti sul posto? Vedi...

- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto se si è fisicamente presenti sul posto? Vedi...
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva:
anche i normali cittadini possono svolgere indagini con valenza processuale. Vedi...

- La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora? Vedi...

- Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato. Vedi...
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati da non pubblicare? (GDPR e trattamento dei dati personali). Vedi...
- Altalex Avv. Marani: l'utilizzo di una microspia ambientale all'interno di un autoveicolo può essere intercettazione telefonica art. 617bis? Vedi...

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