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Cosa possono fare le agenzie investigative e gli investigatori privati in Italia![]() Il portale del Diritto La Legge per Tutti ha pubblicato un articolo nel quale si afferma che: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino....." (articolo completo).
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Si, ma solo per 'motivi e usi personali', cioè su questioni strettamente private che lo riguardano in modo diretto e personale. In questo caso non c'è bisogno della licenza prefettizia prevista per le agenzie investigative. Questo è lecito fino a quando l'attività non assume "carattere professionale o imprenditoriale", cioè non viene svolta per conto di terzi dietro pagamento di un compenso.
La conferma è nella sentenza 48264/2014 della Cassazione, che ha escluso il reato di esercizio abusivo dell’attività di investigatore privato per un cittadino che aveva svolto una lunga serie di appostamenti e pedinamenti nei confronti della ex moglie. Tuttavia sono attività che possono comportare altri rischi, ad esempio errori operativi e strategici, emotività e violazione della privacy.
Di seguito riassumiamo i principali limiti di legge che riguardano le indagini private in Italia.
Quali sono i principali controlli nascosti sempre vietati dalla legge, sia per le agenzie investigative che per i normali cittadini?
Controlli nascosti all'interno
di
private dimore e uffici privati
altrui.
Controlli nascosti su
comunicazioni a distanza
altrui (PC,
server, reti, telefonini,
tablet, flussi telematici, chat,
posta, messaggistica,
telefonate, account, ecc.).
Controlli che causano
molestie, paura o turbamento
nella persona controllata
e/o persone vicine. In
pratica bisogna agire in modo
discreto e contenuto,
altrimenti si rischia
una denuncia per
molestie (o
stalking in casi gravi e
reiterati).
Accesso abusivo a dati coperti
dalla privacy. Documenti riservati, database e
sistemi informatici protetti,
reti informatiche, archivi
riservati, ecc.
Vediamo ora i
principali controlli
investigativi che
di per sé non configurano
ipotesi di reato.
Pedinamenti e
appostamenti
in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.
A patto di agire in
modo discreto e contenuto, senza
causare molestie, paura o
turbamento nella persona
controllata e/o persone
vicine.
Controlli
nascosti con localizzatori GPS.
Di
principio generale vengono
equiparati ai pedinamenti,
vedi sopra.
Foto e video
fatti di nascosto in
luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
E' ammesso
riprendere di nascosto quando si
è fisicamente presenti sul
posto, documentando ciò che si
sta osservando con
i propri occhi. Mentre non
è ammesso nascondere microcamere
in luoghi pubblici o aperti al
pubblico e allontanarsi (salvo
riprese per fondati sospetti di
reati es. atti vandalici
reiterati, furti e
danneggiamenti ricorrenti).
In ogni caso foto e video non
devono essere divulgati
pubblicamente e bisogna agire in
modo discreto e contenuto, senza
causare molestie, paura o
turbamento nella persona
controllata e/o persone vicine.
Consultazioni di pubblici registri
e
banche dati pubbliche.
Controlli nascosti all'interno della
propria privata dimora o del
proprio ufficio privato.
Sono ammessi se si è
fisicamente presenti sul posto e
si prende parte alle captazioni
nascoste senza allontanarsi.
Richieste di informazioni
a persone informate sui fatti.
In questi casi bisogna
presentarsi all'interlocutore
con la propria reale identità,
senza far credere di
essere un'altra persona.
Microspie nascoste
all'interno degli autoveicoli.
Può sembrare
strano, ma la
Cassazione ha
confermato più volte che
non
è reato anche se ci si
allontana dopo aver nascosto la
microspia. Questo perchè un
autoveicolo non è una
privata dimora. Resta comunque
un controllo di
dubbia legalità.
Fermo restando quanto sopra, per bilanciare il diritto ad indagare e il diritto alla privacy della persona indagata bisogna rispettare anche i principi di "scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza". |
Scopo
e necessarietàI controlli occulti devono essere necessari per perseguire uno scopo lecito, che di norma coincide con la necessità di far valere o difendere un diritto legalmente riconosciuto (o adempiere a un dovere di tutela come la potestà genitoriale). Si pensi ad esempio ad un controllo GPS. Se lo scopo del controllo è interferire nella vita privata di una persona che rifiuta delle attenzioni sentimentali, è uno scopo chiaramente illecito: di conseguenza il controllo GPS diventa lesivo della privacy, aprendo la strada al risarcimento dei danni e a reati come molestie o stalking. Molto diverso è un controllo GPS necessario per tutelare un figlio minore (es. concreti sospetti di uso di droghe, condotte a rischio, ludopatie) o per raccogliere prove in ambito civile o penale (es. infedeltà coniugale, tutela del patrimonio o della sicurezza). In queste circostanze i controlli nascosti rispondono a interessi leciti e giuridicamente tutelati, salvo abusi connessi a quanto riportato nel prossimo paragrafo "Proporzionalità e continenza". |
Proporzionalità
e continenzaI controlli nascosti devono essere anche pertinenti e proporzionati allo scopo. In concreto, l'attività di controllo non può essere generica o indiscriminata. Lo sconfinamento nella sfera privata altrui deve avvenire con strumenti, tempi e modalità limitati al necessario per ottenere le informazioni che servono.
Ad esempio, non è ammesso nascondere un localizzatore GPS nell'auto di una badante sospettata di maltrattare un anziano: sarebbe un controllo non attinente, abusivo e sproporzionato visto che le presunte percosse avvengono in casa.
Diverso sarebbe se la badante fosse concretamente sospettata di allontanarsi dalla casa durante la notte, lasciando l'anziano da solo: in questo caso può essere lecito monitorare di nascosto gli accessi di casa con appostamenti, microcamere o sensori elettronici sulla porta d'ingresso/cancello. Mentre non è lecito monitorare di nascosto l'interno della casa o l'auto privata della badante.
Comunque nessun controllo occulto, neppure il più lecito e necessario, può durare a tempo indefinito divenendo insistente e sistematico: se non si ottengono risultati in tempi contenuti va interrotto.
Terminiamo questo breve viaggio nelle regole generali delle indagini private ricordando che non c'è alcun obbligo di esibire le informazioni raccolte in tribunale. Infatti molto spesso le informazioni vengono usate solo per gestire situazioni private, verificare sospetti e prendere decisioni personali.
L'unica regola invalicabile è non rendere pubbliche le informazioni raccolte (ad esempio sui social network, nelle chat di gruppo o negli ambienti di lavoro). Tutto va gestito con discrezione, per non ledere la privacy e la reputazione delle persone direttamente e indirettamente coinvolte.
I riferimenti pubblicati in questa pagina sono generici e informativi. Si raccomanda di sentire il parere di un legale di fiducia per ogni necessità specifica. |
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Fonti e approfondimenti
La
Legge per Tutti Avv. Acquaviva:
pedinare qualcuno è reato?
Vedi.
La
Legge per Tutti Avv. Greco:
quando un pedinamento può far
scattare il reato di molestie?
Vedi.
La
Legge per Tutti Avv. Acquaviva:
nascondere un GPS in un
autoveicolo è reato?
Vedi.
Studio legale Corsinovi:
nascondere una microspia audio
in un autoveicolo è reato?
Vedi.
La
Legge per Tutti Avv. Acquaviva:
quando è ammesso videoriprendere
qualcuno di nascosto?
Vedi.
Avv. d'Isa: il coniuge che
pedina l'altro non commette
reato di esercizio abusivo di
investigazioni private.
Vedi.
La
Legge per Tutti Avv. Greco:
quando è ammesso registrare una
conversazione di nascosto?
Vedi.
La
Legge per Tutti Avv. Greco: cosa
si intende per privata dimora?
Vedi.
Avv. Ramelli:
nascondere
microspie in una privata dimora
e allontanarsi è sempre reato.
Vedi.
La
Legge per Tutti Avv. Greco:
quali sono i dati personali
altrui da non divulgare
pubblicamente?
Vedi.
Altalex Avv. Marani: una
microspia all'interno di un
autoveicolo non è
intercettazione telefonica.
Vedi.
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