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Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?





Secondo quanto pubblicato recentemente dal portale del Diritto
 La legge per tutti: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino". Come qualsiasi cittadino, anche un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, ottenere dati personali coperti da privacy, accedere a database riservati, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo.


Fra un investigatore privato e un normale cittadino ci sono anche differenze. Vediamo le principali:

  • L'investigatore privato, grazie alla licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, può svolgere delle indagini per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Mentre il normale cittadino può svolgere solo delle indagini su questioni sue personali che lo riguardano direttamente.

  • L'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (trattamento dei dati personali). Mentre il normale cittadino di norma non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati altrui per motivi e usi personali (rif. 'household exclusion provision' art. 2 GDPR): questo gli consente maggiore libertà d'azione in alcune circostanze.

  • L'eventuale reato commesso da un investigatore privato è soggetto alle aggravanti previste da alcuni articoli del Codice Penale (vedi ad es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.

  • L'investigatore privato dispone di supporti organizzativi, esperienze e conoscenze in materia di indagini che un normale cittadino solitamente non ha.
Quindi anche un normale cittadino può svolgere personalmente un'indagine? Si, ma solo se la svolge occasionalmente, nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona. Significa che può acquisire delle informazioni solo su questioni private e personali che lo riguardano in modo diretto e solo su una precisa persona (es. coniuge, figlio, ecc.). In questi casi non ci vuole la licenza del Prefetto perchè non sono attività svolte sistematicamente per conto di terzi e dietro pagamento di un compenso, ma per 'motivi e usi personali'. La conferma è nella sentenza 48264/2014 della Cassazione, dove un uomo ha pedinato a lungo la sua ex moglie. Ma è stato assolto con formula piena dall'accusa di esercizio abusivo della professione di investigatore privato.


Ovviamente sia l'investigatore privato che il normale cittadino non possono svolgere indagini mettendo in atto dei controlli nascosti non ammessi.

Questi sono i principali controlli nascosti non ammessi (sono reato a prescindere):
Controlli all'interno di private dimore (esclusi il proprio ufficio o abitazione se si è presenti sul posto e si prende parte alle captazioni nascoste).
Controlli delle comunicazioni a distanza altrui (PC, server, reti, telefonini, tablet, database protetti dalla privacy, flussi telematici, chat, posta, messaggistica, telefonate, ecc.).
Controlli che causano molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine (potrebbero generare delle denunce che partono dalle molestie e arrivano allo stalking in casi gravi e reiterati).
Accesso abusivo a dati coperti dalla privacy (documenti riservati, database protetti, ecc.).


Questi sono i principali controlli nascosti ammessi (di per sé non sono reato):
Pedinamenti, appostamenti e osservazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Se si agisce in modo discreto e contenuto e se non si causano molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine.
Controlli con localizzatori GPS (sono equiparati ai pedinamenti, vedi sopra).
Foto e videoregistrazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Se si agisce in modo discreto e contenuto, se non si causano molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine e se chi effettua le riprese è presente sul posto, quindi riprende ciò che può anche vedere con i suoi occhi.
Consultazioni di
pubblici registri e banche dati pubbliche.
Foto, registrazioni e videoregistrazioni nel proprio ufficio o abitazione
(se si è presenti sul posto e si prende parte alle captazioni nascoste).

Richieste di informazioni a persone informate sui fatti (se ci si presenta con la propria reale identità).
Controlli audio dentro gli autoveicoli
(la Cassazione ha confermato che non sono reato).

 Tuttavia le regole non possono terminare qui perché anche i controlli nascosti ammessi comportano uno sconfinamento nella sfera privata altrui. Nel caso di controlli nascosti ammessi, come si bilanciano il diritto a indagare e il diritto alla privacy della persona indagata?

Per non violare la privacy della persona indagata bisogna rispettare anche i cosiddetti principi di "scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza". Vediamo in sintesi cosa significa.
SCOPO E NECESSARIETA'. I controlli nascosti ammessi devono essere necessari per perseguire uno scopo lecito e legale. Normalmente uno scopo lecito e legale è rappresentato dal necessità di far valere o difendere un diritto. Ipotizziamo ad esempio un controllo GPS, quindi un controllo nascosto che di per sé non è reato. Ma lo scopo del controllo è curiosare e interferire nella vita privata del vicino di casa antipatico. Quindi uno scopo che non c'entra nulla con la necessità di far valere o difendere un diritto. E' uno scopo biasimevole e lesivo della privacy, che potrebbe avere conseguenze sanzionatorie e aprire la strada a richieste di risarcimento danni.
PROPORZIONALITA' E CONTINENZA. Fermo restando quanto visto nel punto precedente, i controlli nascosti ammessi devono essere anche attinenti e proporzionati allo scopo da perseguire. Inoltre lo sconfinamento nella sfera privata altrui deve essere contenuto sia nei tempi che nei modi. Ipotizziamo ad esempio un controllo GPS per scoprire i presunti illeciti di un dipendente aziendale durante l'orario di lavoro, quindi un controllo nascosto che di per sé non è reato ed è necessario per perseguire uno scopo lecito e legale. Ma il controllo GPS si protrae a lungo e ogni spostamento del dipendente viene verificato anche fuori dall'orario di lavoro. Questa invasività arriva a mettere in luce persino le sue abitudini sessuali, quindi un aspetto della vita privata che non c'entra nulla con lo scopo dei controlli. Sono evidenti una sproporzione nei controlli ed una mancata continenza nella la sfera privata del dipendente, che hanno comportato una lesione della sua privacy. E' una situazione che potrebbe avere conseguenze sanzionatorie e aprire la strada a richieste di risarcimento danni.

Terminiamo segnalando che le indagini private non devono essere necessariamente finalizzate ad esibire le informazioni raccolte in tribunale (questo non è un obbligo ma una scelta). In ogni caso le informazioni raccolte non devono essere rese pubbliche (es. nei social o negli ambienti di lavoro), ma gestite con discrezione per non ledere la privacy delle persone coinvolte.


I riferimenti pubblicati in questa pagina sono puramente generici e informativi. Si raccomanda di sentire il parere di un legale di fiducia per ogni necessità specifica.



Fonti e approfondimenti


- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato?
Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie? Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo è reato? Vedi.
- Studio legale Corsinovi: nascondere una microspia audio in un autoveicolo è reato? Vedi.

- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto? Vedi.
- Avv. d'Isa:
il coniuge che pedina l'altro non commette reato di esercizio abusivo di investigazioni private. Vedi.

- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto? Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora? Vedi.
- Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato. Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati personali altrui da non divulgare pubblicamente? Vedi.
- Altalex Avv. Marani: una microspia all'interno di un autoveicolo non è intercettazione telefonica. Vedi.

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