Dal blog Electronet

Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?





Partiamo da ciò che ha pubblicato recentemente il portale del Diritto La legge per tutti dell'Avv. Greco: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino". Come qualsiasi cittadino, anche un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, ottenere dati personali coperti da privacy, accedere a database riservati, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo.

Ma fra un investigatore privato e un normale cittadino ci sono anche delle differenze. Vediamo le principali:

  • L'investigatore privato, grazie alla licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, può svolgere delle indagini per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Mentre il normale cittadino può svolgere solo delle indagini su questioni che lo riguardano direttamente e personalmente (motivi e usi personali).
  • L'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (trattamento dei dati personali). Mentre il normale cittadino non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati altrui per motivi e usi personali ('household exclusion provision' art. 2 GDPR). Questo gli consente maggiore libertà d'azione e maggiore tolleranza in alcune circostanze.
  • L'eventuale reato commesso da un investigatore privato è soggetto alle aggravanti previste da alcuni articoli del Codice Penale (es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino. 
Quindi anche un normale cittadino può svolgere personalmente un'indagine? Si, ma solo se la svolge 'nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona'. Significa che può indagare solo su questioni private e personali che lo riguardano in modo diretto e solo su una precisa persona (es. coniuge, figlio, fidanzato, ecc.). In questi casi non ci vuole la licenza del Prefetto perchè non sono indagini svolte per conto di terzi e dietro pagamento di un compenso, ma per i cosiddetti 'motivi e usi personali'. La conferma è nella sentenza 48264/2014 della Cassazione, dove un uomo ha pedinato a lungo la sua ex moglie anche con aiuti esterni. Ma è stato assolto con formula piena dall'accusa di esercizio abusivo della professione di investigatore privato. Riassumendo, un'indagine per motivi e usi personali di per sé non è reato. Il reato può sorgere se si fanno dei controlli nascosti non ammessi.

Quali sono i principali controlli nascosti non ammessi?
All'interno di private dimore (esclusi il proprio ufficio o abitazione, se si è presenti sul posto e non ci si allontana).
Nei sistemi informatici e nelle comunicazioni a distanza (PC, server, reti, telefonini, tablet, database protetti dalla privacy, flussi telematici, chat, posta, messaggistica, telefonate e simili).
Controlli che causano molestie, fastidio, turbamento o paura nella persona controllata o persone vicine. Attenzione: queste situazioni potrebbero generare delle denunce che partono dalle molestie e arrivano allo stalking in casi gravi e reiterati.

Quali sono i principali controlli nascosti ammessi?
Pedinamenti, appostamenti e osservazioni in luoghi pubblici (se non causano molestie, fastidio, turbamento o paura nella persona controllata o persone vicine).
Controlli con localizzatori GPS (sono equiparati ai pedinamenti - vedi sopra).
Consultazioni di
pubblici registri e banche dati pubbliche.
Foto, registrazioni e videoregistrazioni
in luoghi pubblici (se non causano molestie, fastidio, turbamento o paura nella persona controllata o persone vicine).
Foto, registrazioni e videoregistrazioni nel proprio ufficio o abitazione
(se si è presenti sul posto e non ci si allontana).

Richieste di informazioni a persone informate sui fatti.
Controlli audio dentro gli autoveicoli
(secondo la Cassazione non sono reato, ma restano al limite della legalità).

Ma anche i controlli nascosti ammessi comportano uno sconfinamento nella sfera privata altrui. Quindi come si bilanciano il diritto a indagare e il diritto alla privacy della persona indagata?
Ovviamente il primo requisito è che i controlli nascosti siano di tipo ammesso. Ma non basta. Per non violare la privacy della persona indagata bisogna rispettare anche dei principi cosiddetti di "scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza". Vediamo in sintesi cosa significa.
SCOPO E NECESSARIETA'. I controlli nascosti devono essere necessari per perseguire uno scopo lecito e legale. Normalmente uno scopo lecito e legale è rappresentato dal necessità di far valere o difendere un diritto. Ipotizziamo ad esempio un controllo GPS, quindi un tipo di controllo ammesso (di per sè non genera ipotesi di reato). Ma ipotizziamo anche che lo scopo del controllo sia curiosare e interferire nella vita privata del vicino di casa antipatico. Quindi uno scopo che non c'entra nulla con la necessità di far valere o difendere un diritto. E' uno scopo molesto e lesivo della privacy, che potrebbe avere conseguenze sanzionatorie.
PROPORZIONALITA' E CONTINENZA. Fermo restando quanto visto nel punto precedente, i controlli nascosti devono essere anche proporzionati allo scopo da perseguire e lo sconfinamento nella sfera privata altrui deve essere contenuto sia nei tempi che nei modi. Ipotizziamo ad esempio un controllo GPS per scoprire i presunti illeciti di un dipendente aziendale durante l'orario di lavoro, quindi un controllo ammesso e necessario per perseguire uno scopo lecito e legale. Ma il controllo si protrae a lungo e ogni spostamento del dipendente viene verificato anche fuori dall'orario di lavoro. Questa invasività arriva a mettere in luce persino le sue abitudini sessuali, quindi un delicato aspetto della vita privata che non c'entra nulla con lo scopo dei controlli. Sono evidenti una sproporzione nei controlli ed una mancata continenza nella la sfera privata del dipendente, che hanno comportato una lesione della sua privacy. E' una situazione che potrebbe avere conseguenze sanzionatorie.
I controlli nascosti ammessi/non ammessi e i principi di scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza valgono sia per gli investigatori privati che agiscono per conto di terzi, sia per i normali cittadini che agiscono per motivi e usi personali. Quindi anche i normali cittadini devono rispettare questi limiti.

Terminiamo ricordando che le indagini private non devono essere necessariamente finalizzate ad esibire delle prove in tribunale (non è un obbligo ma una scelta). In ogni caso le prove non devono mai essere rese pubbliche (es. nei social o negli ambienti di lavoro), ma usate per prendere delle decisioni o per essere esibite nelle sedi competenti.



Fonti e approfondimenti

- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato?
Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie? Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo è reato? Vedi.
- Studio legale Corsinovi: nascondere una microspia audio in un autoveicolo è reato? Vedi.

- Avv. d'Isa:
il coniuge che pedina l'altro non commette reato di esercizio abusivo di investigazioni private. Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto? Vedi.

- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto? Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora? Vedi.
- Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato. Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati personali altrui da non divulgare pubblicamente? Vedi.
- Altalex Avv. Marani: una microspia all'interno di un autoveicolo non è intercettazione telefonica. Vedi.

Tutti i diritti riservati ai proprietari dei link



Blogspot
Il nostro blog. Vedi.


Altre pagine connesse all'argomento:

Come scoprire un localizzatore GPS nascosto sotto ad un veicolo.
Vedi.


Come scoprire se siamo pedinati con un localizzatore GPS. Vedi.

Le norme GDPR e le piattaforme WEB per il cloud GPS tracking. Vedi.



Scopri i nostri servizi.
 


Acquisti sicuri PayPal






 



Cliccare qui

Pagamenti


Telefono Electronet.


  

Electronet Electronic Devices Via Asiago 22 41028 Serramazzoni (MO). Tel. +39 05361856240. Partita IVA IT 02811170360 - REA 333421 MO - Autorizzazione al commercio 12/1999 Comune Pavullo (MO).

Privacy Policy | Cookies Policy | Condizioni di vendita | Come acquistare | Spedizioni