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Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?





Recentemente il portale del Diritto
 La legge per tutti dell'Avv. Angelo Greco ha pubblicato un articolo nel quale si afferma che: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino".


"...Come qualsiasi cittadino, anche u
n investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, ottenere dati personali coperti da privacy, accedere a database riservati, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo..."


Questo è senz'altro vero. Ma va aggiunto che fra un investigatore privato e un normale cittadino ci sono anche delle differenze. Vediamo le principali.

  • L'investigatore privato, grazie alla licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, può raccogliere delle informazioni per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Mentre il normale cittadino, non avendo la licenza del Prefetto, può raccogliere solo delle informazioni su questioni personali che lo riguardano direttamente.

  • L'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (norme sul trattamento dei dati personali) che a volte limitano la sua azione. Mentre il normale cittadino in molti casi non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati altrui per motivi e usi privati (rif. 'household exclusion provision' art. 2 GDPR): questo gli consente maggiore libertà d'azione in alcune circostanze. Fanno eccezione le regole sulla videosorveglianza, che derivano dal GDPR e che riguardano in buona parte anche i normali cittadini.

  • L'eventuale reato commesso da un investigatore privato è soggetto alle aggravanti previste da alcuni articoli del Codice Penale (vedi ad es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.

  • L'investigatore privato dispone di supporti organizzativi, esperienze e conoscenze in materia di indagini che un normale cittadino di solito non ha.
Quindi anche un privato cittadino può svolgere personalmente un'indagine? Si. Anche un privato può svolgere occasionalmente un'attività di osservazione o raccolta di informazioni per 'motivi e usi personali', cioè su questioni personali che lo riguardano direttamente, senza necessità della licenza prefettizia prevista per gli investigatori privati. Questo è pienamente lecito fino a quando tale attività non assume carattere professionale o imprenditoriale, cioè non viene svolta sistematicamente per conto di terzi e dietro pagamento di un compenso. Questo principio è stato chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 48264/2014, che ha escluso il reato di esercizio abusivo dell’attività di investigatore privato in un caso di pedinamento effettuato da un privato nei confronti della ex moglie (procedendo all'assoluzione con formula piena perchè il fatto non sussiste).

Le esigenze di controllo e di raccolta delle informazioni vengono spesso affrontate e gestite personalmente dai diretti interessati. Questo è possibile non solo per i chiarimenti della Cassazione visti sopra, ma anche perché il mercato globale delle tecnologie investigative professionali è diventato ormai accessibile a tutti: gli apparati professionali, che fino a qualche anno fa erano riservati quasi esclusivamente ad operatori della sicurezza e agenzie investigative, oggi sono diventati relativamente economici, facili da acquistare e facili da utilizzare anche per inesperti. Nel contempo i progressi tecnologici hanno reso possibili delle prestazioni che fino a poco tempo fa sembravano fantascienza. A tutto questo si aggiunge il nuovo supporto informativo e strategico offerto dall'intelligenza artificiale. Ma questa situazione ha un rovescio della medaglia: espone il privato cittadino a rischi dovuti ad errori operativi e strategici, all'emotività e alla violazione delle leggi. Sarebbe opportuno limitare le indagini 'fai da te' ad attività senza rischi importanti. O limitarsi ad approfondire i sospetti e rivolgersi ad un investigatore privato se divengono concreti. In ogni caso è diventato fondamentale conoscere i principali limiti imposti dalla legge.



Vediamo innanzitutto i principali controlli nascosti non ammessi,
sia per l'investigatore privato sia per il normale cittadino:

I controlli nascosti all'interno di private dimore e uffici privati altrui.
La violazione di domicilio altrui.
I controlli nascosti su comunicazioni a distanza altrui.
PC, server, reti, telefonini, tablet, flussi telematici, chat, posta, messaggistica, telefonate, ecc.
I controlli che causano molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine. In questi casi evidentemente non viene rispettata la regola numero uno dei controlli nascosti: la discrezione. Sono situazioni che a volte generano delle denunce per molestie (o stalking in casi gravi e reiterati).
L'accesso abusivo a dati coperti dalla privacy. Documenti riservati, database e sistemi informatici protetti, reti informatiche, archivi riservati, ecc.


Vediamo ora i principali controlli nascosti generalmente ammessi, sia per l'investigatore privato sia per il normale cittadino:


I pedinamenti e
gli appostamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono ammessi solo se si agisce in modo discreto e contenuto, senza causare molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine. Se diventano invasivi o molesti, possono diventare illeciti.
I controlli nascosti con localizzatori GPS. Sono equiparati ai pedinamenti, vedi sopra.
Le foto e le videoregistrazioni fatte di nascosto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Sono ammesse solo se si agisce in modo discreto e contenuto, senza causare molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine. Se diventano invasive e moleste, possono diventare illecite. Inoltre, se non si stanno indagando fatti con una rilevanza penale (es. atti vandalici), in linea di principio generale le riprese dovrebbero sempre essere effettuate da qualcuno che è fisicamente presente sul posto (quindi da qualcuno che riprende ciò che può anche vedere facilmente con i suoi occhi).
Le consultazioni di pubblici registri e banche dati pubbliche.
Le foto, le registrazioni e le videoregistrazioni fatte di nascosto all'interno della propria privata dimora o del proprio ufficio privato.
Sono ammesse solo se si è fisicamente presenti sul posto e si prende parte alle captazioni nascoste senza allontanarsi.

Le richieste di informazioni a persone informate sui fatti. In questi casi bisogna presentarsi all'interlocutore con la propria reale identità. Non bisogna far credere di essere un'altra persona.
Le microspie nascoste all'interno degli autoveicoli.
La Cassazione ha confermato recentemente che non sono reato, anche se ci si allontana dopo aver nascosto la microspia. Ma resta un controllo al limite della legalità.

 Tuttavia è evidente che anche i controlli nascosti ammessi sconfinano nella privacy altrui. Quindi non è sufficiente svolgere dei controlli nascosti ammessi per essere in regola. Fermo restando che i controlli devono essere di tipo ammesso, per non violare la privacy della persona da controllare bisogna rispettare anche i principi di "scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza". Vediamoli in sintesi.

SCOPO E NECESSARIETA'
I controlli nascosti devono essere
necessari per perseguire uno scopo lecito. Normalmente uno scopo lecito è rappresentato dalla necessità di far valere o difendere un diritto. Si pensi ad esempio ad un controllo GPS, quindi un controllo che generalmente è considerato ammesso. Ma s
e lo scopo del controllo GPS è curiosare e interferire nella vita privata di una persona che rifiuta delle attenzioni sentimentali, è evidente che siamo di fronte ad uno scopo illecito: in questo caso qualsiasi controllo nascosto diventa biasimevole e lesivo della privacy, aprendo la strada a conseguenze sanzionatorie e a richieste di risarcimento dei danni. Ben diverso è un controllo GPS necessario per verificare concreti sospetti relativi all’uso di droghe da parte di figli minori, tradimenti di coppia, ludopatie o doppie vite familiari: in questi casi il controllo GPS serve a perseguire uno scopo lecito (nello specifico parliamo della necessità di far valere o difendere diritti come la tutela della dignità, della salute, della famiglia, del tenore di vita o del patrimonio). Sono casi in cui non è ipotizzabile nessuna lesione della privacy, salvo gravi abusi connessi a quanto riportato nel prossimo paragrafo "Proporzionalità e continenza".

PROPORZIONALITA' E CONTINENZA

Fermo restando quanto visto sopra, ci sono un paio di aspetti finali da citare che di solito riguardano più gli investigatori privati che i normali cittadini: i controlli nascosti devono essere anche attinenti e proporzionati allo scopo da perseguire. Occorre quindi agire in modo tale che lo sconfinamento nella sfera privata della persona controllata sia contenuto sia nei tempi sia nei modi.
Ad esempio, non è ammesso nascondere un localizzatore GPS nell'auto di una badante sospettata di picchiare un anziano: è chiaro che sarebbe un controllo non attinente e sproporzionato, visto che i presunti illeciti avvengono fra le mura domestiche. Diverso sarebbe se la badante fosse fortemente sospettata di allontanarsi dal posto di lavoro durante la notte, lasciando l'anziano da solo per ore: in questo caso è ammissibile nascondere un localizzatore GPS nella sua auto. Ma solo per verificare se e quando la badante si allontana di nascosto (non per scoprire cosa va a fare di preciso quando si allontana). In pratica i controlli, pur in presenza di uno scopo lecito, non possono essere indiscriminati né inutilmente invasivi nella privacy altrui.
Inoltre non è ammesso protrarre i controlli per lungo tempo se non emerge nulla di significativo. Le informazioni devono essere raccolte con misura, limitandosi a quelle necessarie. Raccogliere molti più dati del necessario sulla vita privata di qualcuno potrebbe aprire la strada a conseguenze sanzionatorie e a richieste di risarcimento dei danni.

Terminiamo dicendo che le indagini non devono essere necessariamente finalizzate ad esibire le informazioni raccolte in tribunale (non è un obbligo ma una scelta che dipende da fatti e circostanze). In ogni caso non bisogna rendere pubbliche le informazioni raccolte (es. nei social o negli ambienti di lavoro) e bisogna gestirle con discrezione per non ledere la privacy o la reputazione delle persone coinvolte.


I riferimenti pubblicati in questa pagina sono generici. Si raccomanda di sentire il parere di un legale di fiducia per ogni necessità specifica.



Fonti e approfondimenti


- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato?
Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie? Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo è reato? Vedi.
- Studio legale Corsinovi: nascondere una microspia audio in un autoveicolo è reato? Vedi.

- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto? Vedi.
- Avv. d'Isa:
il coniuge che pedina l'altro non commette reato di esercizio abusivo di investigazioni private. Vedi.

- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto? Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora? Vedi.
- Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato. Vedi.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati personali altrui da non divulgare pubblicamente? Vedi.
- Altalex Avv. Marani: una microspia all'interno di un autoveicolo non è intercettazione telefonica. Vedi.

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